E’ entrato in vigore il 10 settembre 2021 il Decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120 recante disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile.

L’articolo 1 prevede l’adozione di misure urgenti per il rafforzamento del coordinamento, l’aggiornamento tecnologico e l’accrescimento della capacità operativa nelle azioni di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi riconosciute in capo alla Protezione Civile. È inoltre prevista l’adozione di un “Piano nazionale di coordinamento” da adottarsi entro il 10 ottobre 2021.

L’art. 2 invece riguarda le misure urgenti per il rafforzamento della capacità operativa delle componenti statali nelle attività di prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi e l’art. 3 l’accelerazione dell’aggiornamento del catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco.

L’art. 4 si occupa delle misure per il rafforzamento delle attività di previsione e prevenzione degli incendi boschivi. Gli interventi sono ispirati al principio di valorizzazione e tutela del patrimonio boschivo. In particolare, si vuole contrastare “l’abbandono di attività di cura del bosco, prevedere postazioni di atterraggio dei mezzi di soccorso, realizzare infrastrutture, quali vasche di rifornimento idrico utili ad accelerare gli interventi di spegnimento degli incendi, vie di accesso e tracciati spartifuoco, atti, altresì, a consentire il passaggio dei mezzi di spegnimento, nonché attività di pulizia e manutenzione delle aree periurbane, finalizzate alla prevenzione degli incendi”.

L’art. 5 riguarda le misure per il rafforzamento della lotta attiva e dei dispositivi sanzionatori e introduce delle modifiche alla legge quadro in materia di incidenti boschivi e l’art. 6, invece, apporta diverse modifiche al Codice penale. In particolare sono stati aggiunti tre commi all’art. 423 bis c.p. (Incendio boschivo), sono stati introdotti due nuovi articoli: il 423 ter c.p. (Pene accessorie) e il 423 quater c.p. (Confisca), inoltre, è stato modificato l’art. 32 quater c.p.(Casi nei quali alla condanna consegue l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione).

 

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