Il 26 marzo entrerà in vigore il D.L.vo 2.2.2021 n. 27 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 60 del 11 marzo 2021 relativo alle disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Reg, UE 625/2017 in materia di controlli ufficiali degli alimenti e dei mangimi.

L’art. 18 di tale Decreto, fra le altre normative, abroga anche la Legge 30.4.1962 n. 283 (con l’eccezione degli artt. 7,10 e 22) recante la disciplina della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande.

In particolare risulta abrogato l’art. 5 della suddetta Legge che sanziona penalmente la vendita di sostanze alimentari in cattivo stato di conservazione, in stato di insudiciamento o comunque nocive, ovvero con presenza di additivi non consentiti o con residui di fitofarmaci in misura superiore ai limiti di legge.

Si è trattata di una scelta incomprensibile del Legislatore che lascerebbe sostanzialmente impunite gravi violazioni della sicurezza ed igiene alimentare.

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E’ appena il caso di rilevare infatti che le violazioni dell’art. 5 della Legge 283/62 costituiscono circa il 70% dei reati alimentari commessi in Italia ed è quindi evidente come con tale abrogazione si pone a grave rischio non solo la tutela della salute dei consumatori ma anche l’attività economica degli operatori del settore che hanno investito in termini di qualità, igiene e sicurezza dei propri prodotti a tutto vantaggio degli operatori disonesti o comunque meno rigorosi.

Si spera pertanto che la scelta sia dovuta ad una “distrazione” e che vi si ponga rimedio in tempi rapidi, magari con una nuova normativa, ripristinando le garanzie per la salubrità degli alimenti che la Legge 283/62 assicurava.

Marco Dallavalle

 


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