Nuove sanzioni per gli operatori del settore alimentare, ma anche nuove disposizioni in materia di etichettatura, presentazione e pubblicità degli alimenti.

Queste le novità del Decreto Legislativo 15 dicembre 2017 (GU n.32 dell’8 febbraio 2018), contenente la disciplina sanzionatoria per la violazione sia delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, sia di quelle contenute nella direttiva 2011/91/UE, relativa alle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare.

Il nuovo decreto, in vigore dal 9 maggio 2018, si compone di 31 norme, articolate in quattro Titoli: il Titolo dedicato alle nuove disposizioni sanzionatorie è il secondo, che si compone, a sua volta, di quattro Capi.

Precisamente, il Capo I contiene disposizioni generali in materia di pratiche leali di informazione sugli alimenti e di obblighi informativi da parte degli operatori del settore alimentare.

Quanto alle prime, trattasi di informazioni che devono essere precise, chiare e facilmente comprensibili per il consumatore, così da non indurlo in errore: la violazione di tali pratiche comporta una sanzione amministrativa pecuniaria che va da 3.000 a 24.000 euro.

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Quanto alle seconde, si ricorda che l’operatore del settore alimentare responsabile delle informazioni sugli alimenti è quello con il cui nome, o con la cui ragione sociale, è commercializzato il prodotto; su tale soggetto grava l’obbligo di assicurare la presenza e l’esattezza delle informazioni sugli alimenti: alla fornitura di alimenti di cui si conosce la non conformità alla normativa in materia di informazioni corrisponde una sanzione da 500 a 4.000 euro; più gravemente sanzionato è l’operatore che modifica le informazioni che accompagnano un alimento (da 2.000 a 16.000 euro).

Ulteriori sanzioni (Capo II) colpiscono, poi, l’operatore alimentare che viola le disposizioni relative alla fornitura delle indicazioni obbligatorie sugli alimenti (art. 9 del citato regolamento 1169/2011) preimballati e le relative modalità di espressione: la mancata apposizione delle indicazioni obbligatorie delle sostanze che possono provocare allergie o intolleranze comporta una sanzione che va da 5.000 a 40.000 euro.

Il Capo III riguarda, poi, le violazioni delle disposizioni specifiche sulle indicazioni obbligatorie: denominazione dell’alimento, indicazione degli allergeni, termine minimo di conservazione, paese di origine o luogo di provenienza, titolo alcolometrico, dichiarazioni nutrizionali.

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Chiude il Titolo II il Capo IV, relativo alle informazioni volontariamente fornite dall’operatore.

Il Titolo III concerne, invece, l’indicazione che consente di identificare il lotto o partita alla quale appartiene una derrata alimentare, posto che i prodotti alimentari non possono essere posti in vendita qualora non riportino l’indicazione del lotto di appartenenza.

L’Autorità Competente all’irrogazione delle sanzioni è stata identificata nel Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressioni frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
 

Qui i provvedimenti citati: D.L.vo 15 dicembre 2017; regolamento 1169/2011; direttiva 2011/91/UE


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