In materia ambientale il responsabile dell’inquinamento di un sito non deve essere individuato con la regola probatoria del processo penale della “certezza al di là di ogni ragionevole dubbio”, ma si basa sul criterio causale del “più probabile che non”, ai sensi del quale risulta sufficiente l’accertamento del nesso eziologico, quando, anche mediante le presunzioni, è più probabile della sua negazione.

Così sì è espresso il TAR Basilicata n. 538 del 18 luglio, aderendo ad una giurisprudenza ormai da ritenersi consolidata dello stesso Consiglio di Stato.

Giurista Ambientale

 


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