Con il Regolamento 850/2004 l’UE ha inteso tutelare la salute umana e l’ambiente dagli inquinanti organici persistenti.

Precisamente, tale scopo è stato perseguito vietando, eliminando il prima possibile o limitando la produzione, l’immissione in commercio e l’uso delle sostanze soggette alla convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti, o al protocollo del 1998 sugli inquinanti organici persistenti alla convenzione del 1979 sull’inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza, riducendo al minimo in vista dell’eliminazione il rilascio di tali sostanze ed istituendo disposizioni concernenti i rifiuti costituiti da tali sostanze o che le contengono o che ne sono contaminati. Alla settima riunione della conferenza delle parti della convenzione di Stoccolma (maggio 2015) si è deciso di inserire il pentaclorofenolo e i suoi sali ed esteri nell’allegato A (eliminazione) della convenzione stessa. Da qui, la necessità di modificare gli allegati IV e V del Regolamento 850/2004, inserendo il pentaclorofenolo negli allegati e indicandone i rispettivi limiti di concentrazione, al fine di garantire che i rifiuti contenenti pentaclorofenolo siano gestiti in conformità delle disposizioni della convenzione.

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Su queste basi la Commissione Europea ha adottato il Regolamento 2019/636 del 23 aprile 2019, che modifica gli allegati IV (elenco delle sostanze soggette alle disposizioni in materia di gestione dei rifiuti) e V (gestione dei rifiuti) del regolamento 850/2004. Precisamente, si legge nel nuovo Regolamento che i limiti di concentrazione proposti nei citati allegati sono ritenuti i più adatti a garantire livelli elevati di tutela della salute umana e dell’ambiente in vista della distruzione o della trasformazione irreversibile del pentaclorofenolo. Gli allegati così modificati si applicano a decorrere dal 31 ottobre 2019, mentre il nuovo Regolamento 2019/636 entra in vigore il 14 maggio 2019.

 


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