Il Decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, entrato in vigore l’11 settembre 2021 e recante “Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalita’ del Ministero delle infrastrutture e della mobilita’ sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali” ha apportato modifiche al D.L.vo 152/2006 in tema di dighe.

In particolare, il Decreto-legge ha modificato l’art. 114, comma 4 del D.L.vo 152/2006 sancendo l’obbligo per le Regioni di adeguare la disciplina regionale agli obiettivi di mantenimento della capacità degli invasi e di salvaguardia della qualità dell’acqua anche tenendo conto delle specifiche caratteristiche degli sbarramenti e dei corpi idrici interessati.

L’art. 2, comma 4, del Decreto-legge stabilisce difatti quanto segue: “4. All’articolo 114, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole «Il progetto» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli invasi realizzati da sbarramenti aventi le caratteristiche di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, il progetto» ed e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli invasi di cui all’articolo 89 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le regioni, in conformita’ ai propri ordinamenti, adeguano la disciplina regionale agli obiettivi di cui ai commi 2, 3 e 9, anche tenuto conto delle specifiche caratteristiche degli sbarramenti e dei corpi idrici interessati».

 


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