Il 7 marzo 2001 andava in Gazzetta Ufficiale la L. Quadro 36/01, all’epoca considerata la legge sull’elettrosmog più evoluta al mondo, la prima – e unica – disposizione normativa italiana basata quasi esclusivamente sul principio di precauzione.

Questi 20 anni sono serviti quasi esclusivamente a demolire pian piano tutta la portata della legge, in particolare “grazie” al “Decreto Gasparri” (Dlvo 259/03) che ha quasi completamente svilito e svuotato il potere attribuito dall’art. 8, c. 6 della L. 36 ai comuni, di limitare con regolamenti l’insediamento delle antenne e dei tralicci.

 

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Dopo vent’anni registriamo una recentissima ed importante sentenza del Consiglio di Stato (n. 995/2021) per la quale “l’ingiunzione a rimuovere le opere realizzate dopo la decadenza del titolo (nella specie un traliccio con ripetitore di radiodiffusione) non può essere vanificata invocando a giustificazione della permanenza dell’abuso, il contrapposto interesse alla tutela della salute dei cittadini dall’inquinamento elettromagnetico sul rilievo che, per eseguire l’ordinanza, sarebbe necessario traslare le emittenti dal nuovo traliccio più alto a quello “vecchio” più basso, con conseguente maggior inquinamento elettromagnetico: la funzione amministrativa e la stessa causa del provvedimento impugnato concerne il ripristino della regolarità edilizia del manufatto, mentre l’interesse pubblico alla continuazione delle radiodiffusioni è del tutto esogeno rispetto al dato normativo preso a riferimento…in quanto è la legge stessa ad attribuire al Comune il potere di localizzare le aree tecnicamente idonee ad ospitare impianti tecnologici implicanti impianti elettromagnetici (art. 8, c. 6 L. n. 36 del 2001)


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