Con la circolare n. 11 del 17 dicembre 2019 l’Albo Nazionale Gestori Ambientali, dopo aver ricordato la corretta definizione di detti macchinari (come prevista dall’art. 58 del Codice della Strada) e la possibilità per gli stessi di circolare su strada per il proprio trasferimento e per lo spostamento di cose in relazione al ciclo operativo connesso alla macchina o al cantiere, ha chiarito che le macchine operatrici possono essere iscritte:

a) nella categoria 2-bis qualora i rifiuti che si intendono trasportare si configurino come “cose connesse al ciclo operativo della macchina stessa o del cantiere”.

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b) nella categoria 1 per lo svolgimento dell’attività di “spazzamento meccanizzato” (relativamente alle macchine operatrici identificate come “spazzatrici”).

c) nella categoria 1 per lo svolgimento dell’attività di “raccolta e trasporto di rifiuti giacenti sulle aree e strade urbane, extraurbane e autostrade (…)” e “raccolta e trasporto di rifiuti abbandonati sulle spiagge marittime e sulle rive dei corsi d’acqua”. Non è prevista, in questo caso, l’indicazione di specifiche tipologie di rifiuti.

 


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