Il MASE ha recentemente emanato diversi interpelli i materia di scarico di acque reflue, end of waste e sottoprodotti. Lo strumento dell’interpello, come noto, seppur non giuridicamente vincolante, dovrebbe essere utile ad orientare gli operatori del settore.
 

Con riguardo al primo tema, la Regione Sicilia (prot. n. 80699 del 9 novembre 2023) ha chiesto se, in caso di scarico in corpi idrici superficiali di acque prelevate da barriere idrauliche poste immediatamente a monte di corsi d’acqua e in prossimità delle loro foci, che presentano concentrazioni di boro superiori ai valori limite per lo scarico in acque superficiali di cui alla tabella 3 dell’allegato 5, parte III del D.L.vo 152/2006, sia applicabile il dettato normativo di cui all’art. 101, comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006, in sede di rilascio dell’autorizzazione allo scarico, al fine di consentire la deroga dei valori limite allo scarico per il solo parametro del boro.

Il MASE, sul punto conclude come segue: “non è possibile applicare il dettato normativo di cui all’art. 101, comma 6 del D. Lgs. n. 152/2006, in sede di rilascio dell’autorizzazione allo scarico, al fine di consentire la deroga del valore limite allo scarico per il parametro del boro imposto dalla tabella 3 dell’allegato 5, della Parte III del D. Lgs. n. 152/2006, perché si tratta di norma specifica non suscettibile di applicazione analogica. Indipendentemente dall’origine dell’inquinamento da boro, sarà possibile autorizzare lo scarico in corpo idrico superficiale, previo trattamento della suddetta sostanza, solo ove vengano rispettati gli obiettivi di qualità dei corpi idrici recettori e detto inquinante venga ricondotto ai valori stabiliti dalla tabella 3 dell’Allegato V del D. Lgs. n. 152/200, come disposto dall’articolo 101, comma 1, del D. Lgs. n. 152/2006“.

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Con riguardo al tema dell’End of waste (prot. n. 0187168 del 17 novembre 2023), Confindustria ha chiesto se l’art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006 debba o meno essere applicato ad un’attività industriale. In particolare, è stato chiesto se l’art. 184 ter debba essere applicato alla manifatturiera soggetta alla disciplina dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) che utilizza – o ha intenzione di utilizzare – direttamente nel proprio processo produttivo anche alcune categorie di rifiuti, unitamente ad altre materie prime, e il cui scopo non è l’ottenimento di “un rifiuto che ha cessato di essere tale” (End of Waste), ma la produzione di un bene finale.

Inoltre, si è chiesto se l’art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006 debba o meno essere applicato ad un’attività industriale manifatturiera qualora l’operazione di recupero del rifiuto non sia già autorizzata in AIA, e solo nel caso in cui tale rifiuto sia incluso nella Lista Verde di cui al Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006, ovvero se gli impianti possano applicare la procedura semplificata di cui all’art. 216 (Operazioni di recupero), comma 8-septies del D.Lgs. 152/2006 e utilizzare il rifiuto nel processo produttivo nel rispetto del relativo BAT Reference, previa comunicazione da inoltrare all’autorità ambientale competente.

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Il MASE richiama il tal caso le Linee Guida SNPA n. 41/2022 sull’Eow, che precisano che: “non rientrano nel campo di applicazione (delle Linee Guida) i semilavorati, i sottoprodotti e i rifiuti utilizzati direttamente nel processo manifatturiero (es. carta, acciaio, clinker, cemento, industria ceramica e laterizi). Lo scopo ultimo di questi impianti industriali, infatti, non è l’attività di recupero dei rifiuti bensì la produzione di un bene.”

Il MASE ritiene quindi che per gli impianti produttivi – autorizzati con Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) – che utilizzano rifiuti unitamente ad altre materie prime nel loro ciclo produttivo non si applichi la disciplina prevista dall’articolo 184-ter, comma 3, del Testo Unico Ambientale (TUA), in quanto in tale fattispecie non si è in presenza di un “processo di recupero dei rifiuti” che soddisfa le condizioni di cui al comma 1 del citato articolo 184-ter e il cui scopo è la cessazione della qualifica di rifiuto, bensì di un processo volto alla produzione di un bene.

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Con riferimento al secondo quesito posto, il MASE ha precisato che l’articolo 216, comma 8-septies, del TUA disciplina la possibilità di utilizzare i rifiuti individuati nella Lista Verde di cui al Regolamento (CE) n. 1013/2006 negli impianti industriali autorizzati con AIA, “nel rispetto del relativo Bat References, previa comunicazione da inoltrare quarantacinque giorni prima dell’avvio dell’attività all’Autorità ambientale competente. In tal caso, i rifiuti saranno assoggettati al rispetto delle norme riguardanti esclusivamente il trasporto dei rifiuti e il formulario di identificazione”.

Tale disposizione consente agli impianti autorizzati in AIA di integrare nel processo produttivo i rifiuti inclusi nella Lista Verde, ma non disciplinati nella predetta autorizzazione, prescrivendo il solo rispetto delle norme sul trasporto dei rifiuti e la compilazione del formulario identificativo. In considerazione di ciò, anche per questa fattispecie, non sembra applicabile la disciplina sulla cessazione della qualifica di rifiuto di cui all’articolo 184-ter, comma 3, del TUA.
 

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L’ultimo interpello (prot. n. 0187275 del 17 novembre 2023), invece, in materia di sottoprodotti, riguarda alcuni chiarimenti in materia di attività industriale di noleggio e lavaggio di capi tessili (cd. lavanolo) e processo di produzione ai fini della qualifica di sottoprodotto ai sensi dell’art. 184 bis D.L.vo 152/2006.

Il MASE conclude ritenendo che i processi di lavaggio, essiccazione e stiratura industriale dei tessili tipici del servizio di lavanolo (attività di lavanderia industriale di noleggio e lavaggio di capi tessili, anche quando svolta nell’ambito di un’attività di lavanolo) possono anch’essi originare sottoprodotti, purchè vi sia la sussistenza contemporanea di tutte le condizioni di cui all’articolo 184-bis del D.L.vo 152/2006.
 


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