La Cassazione penale ha ribadito, una volta per tutte, il concetto che i materiali da demolizione sono rifiuti speciali.

Precisamente, con due ordinanze “gemelle”, la n. 35042 e la n. 35170, pubblicate il 24 luglio 2018, la Sezione VII della Suprema Corte ha affermato che “In materia di rifiuti, ai fini della configurabilità del reato previsto dall’art. 256, commi 1-3, del D.L.vo 152/2006, i materiali provenienti da demolizione debbono essere qualificati dal giudice come rifiuti speciali, in quanto oggettivamente destinati all’abbandono, salvo che l’interessato non fornisca la prova della sussistenza dei presupposti previsti dalla legge per l’applicazione di un regime giuridico più favorevole, quale quello relativo al “deposito temporaneo” o al “sottoprodotto”. Quindi, è onere di chi ha interesse all’applicazione della disciplina derogatoria prevista per il deposito temporaneo o per i sottoprodotti dare dimostrazione dell’esistenza dei requisiti specifici previsti per tali istituti.

In ogni caso, faremo il punto della situazione durante il CorsoLa corretta gestione dei rifiuti edili“, che si terrà a Milano, il 30 ottobre 2018, nella sua III edizione.

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