E’ del 20 giugno scorso la pubblicazione sulla GUUE della nuova direttiva (UE) 2019/983 di modifica della cd. “CMD – Carcinogens and Mutagens Directive”, ossia la direttiva sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro.

Il nuovo emendamento si aggiunge ad altri che l’hanno preceduto: la recente Direttiva (UE) 2019/130 del 16 gennaio 2019, la Dir. 2017/2398/EU e la Dir. 2014/27/EU. Per ulteriori dettagli si rimanda ad una precedente news pubblicata su questo sito.

La novità riguarda l’introduzione di un comma all’art. 18 bis della norma madre (DIR 2004/37/CE) che rimanda alla Commissione la valutazione di una ulteriore modifica relativamente a disposizioni sulla combinazione di un limite di esposizione professionale nell’aria e un valore limite biologico per il cadmio ed i suoi composti inorganici (classificati come sostanza cancerogene 1 B dal reg. CLP), da effettuarsi entro l’11 luglio 2022.

Il nuovo comma fissa inoltre la data del 30 giugno 2020, come termine per una valutazione – da parte della Commissione – di inclusione nella direttiva in oggetto, anche dei farmaci pericolosi, fra cui i citotossici, o di introduzioni di adeguate misure di sicurezza per i lavoratori esposti a tali farmaci.

La modifica operata al punto A dell’All. III della dir. 2004/37, che pone il valore limite di esposizione per il cadmio e i suoi composti (per le 8 ore, frazione inalabile) pari a 0,001 mg/m3, gode di un transitorio di 8 anni (fino all’11 luglio 2027) entro il quale si dovrebbe rispettare invece almeno il limite pari a 0,004 mg/m3. Sempre sul Cadmio, la Commissione – si legge al 18°considerando – dovrebbe pubblicare linee guida pratiche per il monitoraggio biologico.

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Sempre nell’allegato modificato si nota l’introduzione di altre sostanze di categoria 1B e dei relativi nuovi limiti di esposizione:

-Berillio e composti inorganici (0,0002 mg/m3 sulle 8 ore, con un transitorio di 7 anni a 0,0006 mg/m3)

-Formaldeide (0,37 mg/m3-0,3 ppm, sulle 8 ore, e 0,74 mg/m3 – 0,6 ppm, per la breve durata)

-4,4’-metilenbis(2-cloroanilina) “MOCA” (0,01 mg/m3 sulle 8 ore)

Per la formaldeide è previsto un transitorio di 5 anni (fino all’11 luglio 2024) con un valore limite di 0,62 mg/m3 o 0,5 ppm per i settori sanitari, funerario e dell’imbalsamazione.

Anche l’acido arsenico e i suoli sali, classificati come sostanza cancerogena di categoria 1 A sono stati aggiunti nella tabella dell’allegato III, concedendo però al settore della fusione del rame altri quattro anni (11 luglio 2023) per l’allineamento al nuovo valore limite di 0,01 mg/m3.

Gli Stati membri hanno due anni di tempo per recepire questa direttiva nel proprio diritto interno, quindi entro l’11 luglio 2021. C.Z.


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