La prescrizione impartita ai sensi dell’art. 318-ter, d.lgs. n. 152 del 2006, non è un provvedimento amministrativo, ma un atto tipico di polizia giudiziaria non autonomamente né immediatamente impugnabile davanti al giudice penale, restando ogni questione devoluta al giudice penale successivamente all’esercizio dell’azione penale o alla richiesta di archiviazione.

Così si è espressa Cass. Pen. Sez. III n. 24483 del 23 giugno 2021.

 

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