Il D.Lgs. 116/2020 ha introdotto, tra le tante novità, un nuovo criterio di classificazione dei rifiuti generati dalle attività economiche.

Infatti, dal 1° gennaio 2021, molti dei rifiuti speciali non pericolosi prodotti dalle imprese, dagli enti o dai liberi professionisti diventeranno rifiuti urbani.

Ricordando che la tassa rifiuti è dovuta per le superfici “suscettibili di produrre rifiuti urbani”, si segnala che la nuova disposizione aumenterà le aree imponibili delle attività economiche e conseguentemente l’ammontare del tributo. Invece, le imprese agricole e di quelle che effettuano lavorazioni industriali sono escluse.

Infine, si segnala che anche le disposizioni sul conferimento dei rifiuti ai centri di raccolta comunali non sono state modificate, con la conseguente impossibilità di conferire al servizio pubblico una parte dei nuovi rifiuti urbani non domestici.

 

Per approfondire l’argomento si consiglia la lettura del commento di Paolo Pipere “Tassa rifiuti, nuovi criteri di assimilazione dei rifiuti speciali: incrementi delle superfici imponibili e del tributo pagato dalle imprese“.

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