La Corte di Cassazione si è pronunciata con la sentenza n. 45935 del 12 novembre 2019 in merito alla nota vicenda dell’ILVA di Taranto. Il reato di omessa adozione di cautele è stato contestato ai quei soggetti che si erano succeduti nel ruolo di datore di lavoro o di dirigente dell’impresa proprietaria dello stabilimento siderurgico. Le cautele omesse, se poste in essere, sarebbero state dirette ad evitare l’esposizione dei lavoratori al pericolo di inalazione di fibre di amianto, esposizione che ha cagionato il disastro costituito dall’insorgenza di malattie tumorali (mesotelioma pleurico) e, conseguentemente, la morte.

In particolare, in ordine al giorno dal quale far decorrere il termine di prescrizione del reato la Cassazione ha formulato un apposito principio di diritto ai sensi del quale “in materia di determinazione del dies a quo del termine di prescrizione del reato di cui all’art. 437, co. 2 cod. pen., ove l’evento aggravatore venga accertato essere l’infortunio, sub specie di malattia-infortunio, e segnatamente il mesotelioma asbesto-correlato, tale dies a quo coincide con un tempo prossimo all’inizio dell’esposizione all’agente nocivo”. Nel caso, poi, di esposizione durevole – si legge nelle conclusioni della sentenza – “deve farsi riferimento al più anteriore tra il tempo della cessazione dell’esposizione della persona offesa all’agente nocivo e il tempo della cessazione dell’imputato dalla posizione gestoria”.

 

 


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