In vigore dal 18 novembre il D.M. 29 settembre 2016, n. 200 che disciplina le forme di consultazione della popolazione in merito alla predisposizione, alla revisione e all’aggiornamento del piano di emergenza esterna finalizzato a limitare gli effetti dannosi derivanti da incidenti rilevanti, ai sensi dell’articolo 21, comma 10, del D.Lgs. 26 giugno 2015, n. 105.

Secondo quanto previsto dal provvedimento, il Prefetto è tenuto alla consultazione della popolazione nel corso della predisposizione del piano di emergenza esterna e, comunque, prima della sua adozione nonché nel corso della sua revisione e dell’aggiornamento tramite assemblee pubbliche, sondaggi, questionari e altre modalità idonee.

A tal fine lo stesso è chiamato a mettere a disposizione dei cittadini per un periodo di tempo non inferiore a trenta giorni e non superiore a sessanta giorni prima dell’inizio della consultazione una serie di informazioni, quali la descrizione e le caratteristiche dell’area interessata dalla pianificazione o dalla sperimentazione, la natura dei rischi, le azioni possibili per la riduzione delle conseguenze di un incidente etc. (SB)


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