Il Ministero dell’Ambiente comunica la pubblicazione della direttiva prot. n 103883/MATTM dell’11 dicembre 2020 e il prospetto informatico per la determinazione del contributo ambientale per la gestione degli PFU relativo all’anno 2021 predisposto secondo le disposizioni della predetta direttiva.

La direttiva chiarisce alcuni punti fondamentali in tema di obblighi di gestione dei PFU a seguito di diverse segnalazioni pervenute dai singoli gommisti e dalle loro associazioni in ordine a problemi nell’accettazione delle richieste di ritiro dei PFU, spesso giustificati dal raggiungimento di obiettivi arbitrariamente fissati dalle stesse forme di gestione autorizzate.

In particolare, il MATTM specifica che dette forme di gestione, perseguendo un pubblico interesse quale è la gestione dei rifiuti per la tutela ambientale, non possono organizzare la raccolta degli PFU secondo modalità restrittive dell’efficienza del sistema, limitando le quantità sulla base di obiettivi diversi da quelli stabiliti nel DM 182/19, oppure privilegiando il ritiro degli PFU sulla base degli acquisti effettuati da chi chiede il ritiro (gommista), pratica che viola il principio di correttezza e trasparenza a cui sono tenuti.

L’attività di ritiro degli PFU dai punti di generazione, infatti, costituisce un obbligo per i produttori e gli importatori degli pneumatici qualunque sia la forma di gestione da essi prescelta, e non deve interferire con strategie commerciali che contrastino con i criteri di efficienza ed efficacia del sistema,

Pertanto, fermi restando gli obiettivi di gestione a cui sono tenuti i produttori e gli importatori degli pneumatici ai sensi dell’art. 228 del D. Lgs. 152 del 2006, al fine di garantire la tutela dell’ambiente e della salute umana è necessario che tutte le forme associate alla gestione degli PFU e i sistemi individuali di gestione con immesso superiore alle 200 ton., raccolgano e gestiscano ulteriori quantità di PFU da quantificarsi nella misura incrementale del 15% oltre i propri obiettivi – calcolati come da DM 182/19 – avvalendosi del contributo rideterminato per le nuove quantità. Tale modifica è tesa ad assicurare che la raccolta avvenga in modo omogeneo su tutto il territorio e senza interruzioni dovute al conseguimento anticipato degli obiettivi di raccolta e gestione normativamente fissati. È precisato che tale percentuale di raccolta e gestione può essere ulteriormente incrementata nella misura determinata fino ad un massimo del 20% qualora sia riscontrata la necessità di raccogliere quantità di PFU superiori alle quantità determinate dal DM 182/19.

Conseguentemente, le quantità degli PFU che le forme associate di gestione e i predetti sistemi individuali sono tenute a gestire nel 2021 è pari al 110% delle quantità in peso degli pneumatici immesse nel 2020.

Per la copertura dei costi di gestione di dette quantità di PFU, tutte le forme associate alla gestione degli PFU e i sistemi individuali di gestione con immesso superiore alle 200 ton. rideterminano e trasmettono al Ministero dell’Ambiente il nuovo contributo 2021, entro il 31 dicembre 2020.

Maggiori info sul sito del Ministero dell’Ambiente


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