Il Regolamento di esecuzione della Commissione (UE) 2022/2299 del 15 novembre 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale europea di oggi, 25 novembre 2022, ha stabilito le modalità di applicazione del regolamento (UE) 2018/1999 per quanto riguarda la struttura, il formato, le specifiche tecniche e la procedura delle relazioni intermedie nazionali integrate sull’energia e il clima.

Il regolamento (UE) 2018/1999 impone, difatti, agli Stati membri di presentare alla Commissione piani nazionali integrati per l’energia e il clima che coprano un periodo di dieci anni, stabilendo anzitutto gli obiettivi, i traguardi e i contributi nazionali per tutt’e cinque le dimensioni dell’Unione dell’energia e pianificando poi le politiche e misure per conseguirli.

Per il periodo 2021-2030 lo Stato membro dovrà presentare una proposta di aggiornamento del piano nazionale integrato per l’energia e il clima entro il 30 giugno 2023 e il piano aggiornato definitivo entro il 30 giugno 2024.

Lo Stato membro è tenuto, inoltre, a comunicare i progressi compiuti per quanto riguarda gli elementi obbligatori inclusi nel piano nazionale integrato per l’energia e il clima, nonché i progressi compiuti per quanto riguarda eventuali obiettivi, traguardi e contributi nazionali inclusi nel piano nazionale per l’energia e il clima, così come eventuali politiche e misure nazionali.

Il nuovo regolamento 2022/2299 della Commissione indica quindi le specifiche modalità con le quali dovranno essere effettuate dette comunicazioni che dovranno riguardare, in particolare, progressi compiuti nella dimensione decarbonizzazione, nella dimensione efficienza energetica e della sicurezza energetica e nella dimensione “ricerca, innovazione e competitività”.
 
Master ESG & Sustainability Manager da remoto in streaming
 
 


Condividi: