È stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il Decreto-legge 12 settembre 2023, n. 121 recante “Misure urgenti in materia di pianificazione della qualità dell’aria e limitazioni della circolazione stradale“.

Tale provvedimento entra in vigore il 13 settembre 2023.

All’art. 1 del DL in esame, si stabilisce che al fine di assicurare l’esecuzione delle sentenze della Corte di Giustizia dell’Unione europea del 10 novembre 2020 in causa C-644/2018 e del 12 maggio 2022 in causa C-573/2019, le regioni Piemonte, Lombardia, Veneto e Emilia-Romagna provvedono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ad aggiornare i rispettivi piani di qualità dell’aria, modificando ove necessario i relativi provvedimenti attuativi, alla luce dei risultati prodotti dalle iniziative già assunte per la riduzione delle emissioni inquinanti.

Non solo, il provvedimento prevede anche che le Regioni possano disporre la limitazione della circolazione stradale, nel periodo compreso tra il 1° ottobre e il 31 marzo di ciascun anno, anche delle autovetture e dei veicoli commerciali di categoria N1, N2 e N3 ad alimentazione diesel, di categoria «Euro 5», esclusivamente a far data dal 1° ottobre 2024.

Si precisa poi che con il provvedimento con cui si dispone la limitazione della circolazione stradale, si indicano le relative deroghe. Tale limitazione si applica in via prioritaria alla circolazione stradale nelle aree urbane dei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti presso i quali opera un adeguato servizio di trasporto pubblico locale, ricadenti in zone presso le quali risulta superato uno o più dei valori limite del materiale particolato PM10 o del biossido di azoto NO2.

A decorrere dal 1° ottobre 2025, la limitazione alla circolazione delle autovetture e dei veicoli commerciali di categoria N1, N2 e N3 ad alimentazione diesel, di categoria «Euro 5» è inserita nei piani della qualità dell’aria delle Regioni, che adottano i relativi provvedimenti attuativi nel rispetto di quanto previsto pocanzi.

Infine, si precisa che dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni pubbliche interessate devono provvedere all’attuazione del presente provvedimento con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

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