Con il Regolamento 10/2011 la Commissione UE ha dettato norme specifiche per la fabbricazione e la commercializzazione di materiali e oggetti di materia plastica destinati ad entrare in contatto con i prodotti alimentari, applicabili anche a quei materiali già a contatto con i prodotti alimentari e, ancora, a quelli circa i quali tale contatto sia prevedibile. In particolare, tali materiali possono essere immessi sul mercato solamente se conformi ai requisiti in materia di etichettatura e rintracciabilità previsti dal regolamento 1935/2004, ed ai requisiti di dichiarazione e composizione di cui ai capi II, III e IV dello stesso regolamento 10/2011, e se fabbricati conformemente alle buone pratiche di fabbricazione definite nel regolamento 2023/2006.

L’allegato I del regolamento 10/2011 stabilisce un elenco comunitario delle sostanze autorizzate, l’allegato III assegna, invece, i simulanti alimentari da utilizzare nelle prove volte a dimostrare la conformità dei materiali e degli oggetti di materia plastica non ancora a contatto con prodotti alimentari ai limiti di migrazione di cui agli articoli 11 e 12 del medesimo regolamento.

La materia è stata oggetto di varie revisioni (v. da ultimo “Sicurezza degli alimenti, Novità sui materiali a contatto coi prodotti alimentari“), alle quali si aggiunge il Regolamento 2019/37 del 10 gennaio 2019, in vigore dal 31 gennaio 2019, che modifica e rettifica il regolamento 10/2011. Infatti, si legge nei considerando del nuovo regolamento, l’Autorità europea per la sicurezza alimentare ha pubblicato ulteriori pareri scientifici su determinate sostanze che possono essere utilizzate nei materiali a contatto con i prodotti alimentari (MCA), e sull’utilizzo consentito delle sostanze precedentemente autorizzate, e sono stati individuati errori di redazione e ambiguità nel testo del regolamento 10/2011: da qui, la necessità di modificarlo e rettificarlo, relativamente agli allegati I e III. Prosegue, il nuovo testo, elencando le sostanze sulle quali l’Autorità ha rilasciato parere favorevole: sostanza MCA 1068, sostanza MCA 1059, sostanza MCA 1067, sostanza MCA 1069. I materiali e gli oggetti di materia plastica conformi al regolamento 10/2011 nella versione applicabile prima dell’entrata in vigore del nuovo regolamento possono, comunque, essere immessi sul mercato fino al 31 gennaio 2020, e rimanere sul mercato fino a esaurimento delle scorte.


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