Il 1° dicembre 2023 è stata pubblicata sulla Gazzetta europea la Decisione di esecuzione (UE) 2023/2683 della Commissione, del 30 novembre 2023, recante modalità di applicazione della direttiva (UE) 2019/904 per quanto riguarda il calcolo, la verifica e la comunicazione dei dati sul contenuto di plastica riciclata presente nelle bottiglie di plastica monouso per bevande.

Si ricorda che la direttiva (UE) 2019/904 fissa obiettivi sul contenuto minimo di plastica riciclata nelle bottiglie di plastica monouso per bevande, comprese le bottiglie in PET. A norma della direttiva (UE) 2019/904, l’obiettivo per il 2025 è almeno il 25 % di plastica riciclata per le bottiglie in PET, calcolato come media per tutte le bottiglie in PET immesse sul mercato nel territorio dello Stato membro in questione, e l’obiettivo per il 2030 è almeno il 30 % di plastica riciclata per le bottiglie per bevande, anche in questo caso calcolato come media per tutte le bottiglie per bevande immesse sul mercato nel territorio dello Stato membro in questione.

All’interno del Considerando (2), si legge che ai fini del calcolo e della verifica degli obiettivi sul contenuto di plastica riciclata nelle bottiglie di plastica monouso per bevande, si ritiene opportuno considerare le etichette, anche termoretraibili, come parti delle bottiglie per bevande. In primo luogo una bottiglia per bevande, nel formato in cui è comunemente venduta ai consumatori, è costituita dal corpo, dal tappo o coperchio e dall’etichetta o dall’etichetta termoretraibile. Si è ribadito inoltre che le etichette e le etichette termoretraibili sono usate per comunicare informazioni ai consumatori, anche a fini di immagine e pubblicità. Di solito le etichette termoretraibili avvolgono le bottiglie a 360 gradi, mentre le altre etichette coprono generalmente una minore porzione della bottiglia.

L’articolo 2 della presente decisione stabilisce il metodo per calcolare la quota di contenuto di plastica riciclata presente nelle bottiglie per bevande, in particolare si stabilisce che tale quota è calcolata dividendo il peso della plastica riciclata nelle bottiglie per bevande immesse sul mercato per il peso delle parti in plastica di tali bottiglie. Il quoziente è espresso in percentuale. Lo stesso calcolo viene altresì applicato per la quota di plastica riciclata presente nelle bottiglie in PET.

L’articolo 3, invece, stabilisce che il peso delle parti in plastica delle bottiglie per bevande immesse sul mercato è calcolato sommando il peso delle parti in plastica delle bottiglie raccolte presso gli operatori economici.

Mentre l’art. 4, il peso della plastica riciclata presente nelle bottiglie per bevande immesse sul mercato è calcolato sommando il peso della plastica riciclata presente nelle bottiglie per bevande raccolte presso gli operatori economici.

Si ricorda, infine, che la presente decisione entrerà in vigore il 4 dicembre 2023 e che è fatto obbligo agli Stati membri di raccogliere presso gli operatori economici i dati sul peso delle parti in plastica delle bottiglie per bevande immesse sul mercato e sul peso della plastica riciclata presente in tali bottiglie.

Master Gestione Rifiuti da remoto in streaming
 


Condividi: