Con istanza di interpello formulata ai sensi dell’articolo 3septies del D.Lgs n. 152 del 2006, n.152, è stata richiesta al MITE un’interpretazione sulla corretta applicazione del DM n. 182 del 2019 riguardo il rimborso del contributo ambientale nel caso in cui gli pneumatici destinati al ricambio siano rivenduti dai distributori ai produttori di veicoli per il primo equipaggiamento.

Il Ministero ricorda che, in base alle disposizioni contenute nell’articolo 228 del TUA, i produttori e gli importatori degli pneumatici sono tenuti a provvedere, singolarmente o in forma associata, alla gestione di quantitativi di pneumatici fuori uso equivalenti al 95% del peso di quelli dai medesimi immessi sul mercato nell’anno precedente. La copertura dei costi relativi a tale onere è assicurata da un contributo a carico degli utenti finali. Il produttore o l’importatore determinano e applicano il rispettivo contributo vigente alla data della immissione del pneumatico nel mercato nazionale del ricambio.
Detto contributo, parte integrante del corrispettivo di vendita è assoggettato ad IVA e rimane invariato in tutte le successive fasi di commercializzazione del pneumatico con l’obbligo, per ciascun rivenditore, di indicare in modo chiaro e distinto in fattura il contributo pagato all’atto dell’acquisto.

Premesso quanto sopra, l’obbligo di applicazione del contributo nelle fasi successive a quella dell’immissione sul mercato del ricambio, ossia il momento in cui lo pneumatico è oggetto per la prima volta di vendita per la distribuzione, o per il consumo o uso sul mercato nazionale, non può essere derogato qualora lo pneumatico sia successivamente trasferito ad un mercato diverso.
Pertanto, oltre a costituire violazione della suddetta norma nonché di quella tributaria, la commercializzazione degli pneumatici senza indicazione del contributo in fattura non consente al distributore/rivenditore di ottenere il rimborso del contributo già corrisposto.


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