E’ entrata in vigore il 1° gennaio 2022 la legge 29 dicembre 2021, n. 233 di conversione del Decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”.

La legge di conversione, nel capo I “Ambiente”, aggiunge i seguenti articoli:

  • art. 16 bis relativo alla proroga dell’affidamento del servizio idrico integrato alla società Acquedotto pugliese Spa;
  • art. 16 ter relativo a disposizioni in materia di contratti di fornitura di energia elettrica per clienti vulnerabili, in condizioni di povertà energetica e clienti domestici;
  • Art. 17 bis relativo a disposizioni per la riperimetrazione dei siti contaminati di interesse nazionale
  • Art. 18 bis che stabilisce modifiche alla disciplina sul Commissario straordinario unico per la progettazione, l’affidamento e la realizzazione degli interventi necessari all’adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione alle sentenze di condanna della Corte di giustizia dell’Unione europea sul trattamento delle acque reflue urbane;
  • Art. 19 bis inerente misure urgenti a sostegno della produzione di energia da fonti rinnovabili.

La legge di conversione, inoltre, interviene nuovamente in tema di Valutazione ambientale strategica, stabilendo ulteriori modificazioni al D.L.vo 152/2006 rispetto a quelle già previste nel decreto-legge: l’art. 18 della Legge di conversione prevede, difatti, che all’articolo 12 del D.L.vo 152/2006, dopo il comma 3, sia inserito il seguente comma: «3 -bis .Qualora l’autorità competente stabilisca di non assoggettare il piano o programma al procedimento di VAS, specifica i motivi principali di tale decisione in relazione ai criteri pertinenti elencati nell’allegato I alla presente parte e, tenendo conto delle eventuali osservazioni dei soggetti competenti in materia ambientale pervenute ai sensi dei commi 2 e 3, specifica le eventuali raccomandazioni per evitare o prevenire effetti significativi e negativi sull’ambiente»;

Inoltre, l’art. 19 della legge di conversione, relativo alla gestione del fine vita degli impianti fotovoltaici, al fine di garantire la completa razionalizzazione delle disposizioni concernenti i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche da fotovoltaico e di definire gli obblighi dei produttori in relazione alla gestione del fine vita degli impianti fotovoltaici, dispone importanti modifiche al D.L.vo 49/2014.

Novità anche in tema di servizio idrico in quanto, l’art. 22 della Legge di conversione stabilisce che dopo il comma 2-bis dell’articolo 147 del D.L.vo 152/2006 sia inserito il seguente: «2-ter Entro il 1° luglio 2022, le gestioni del servizio idrico in forma autonoma per le quali l’ente di governo dell’ambito non si sia ancora espresso sulla ricorrenza dei requisiti per la salvaguardia di cui al comma 2 -bis , lettera b), confluiscono nella gestione unica individuata dal medesimo ente. Entro il 30 settembre 2022, l’ente di governo dell’ambito provvede ad affidare al gestore unico tutte le gestioni non fatte salve ai sensi del citato comma 2-bis”.

 

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