Il Regolamento n. 850/2004 cd. “POPs”, dopo aver subito svariate modifiche nel corso della sua vita, è stato rimaneggiato, riordinato, modificato, riscritto, “rifuso” e quindi abrogato. Dal 15 luglio il testo di riferimento per gli inquinanti organici persistenti “Persisten Organic Pollutants” sarà il Reg. (UE) 2019/1021 del 20 giugno 2019, rifusione del Reg. 850/2004.

La volontà da parte dell’Unione di eliminare il prima possibile o limitare la produzione, l’immissione in commercio e l’uso degli inquinanti organici persistenti trae origine già dal 2004 con l’approvazione del protocollo sugli inquinanti organici persistenti della convenzione del 1979 sull’inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza e della Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti, il 14 ottobre 2004, a mezzo della Dec. 2006/507/CE.

Alla stregua di tali atti e tenendo conto, in particolare, del principio di precauzione, era stato emanato il Regolamento (CE) n. 850/2004 con il prioritario obiettivo di tutelare la salute umana e l’ambiente dagli inquinanti organici persistenti vietando, eliminando gradualmente prima possibile o limitando la produzione, l’immissione in commercio e l’uso di sostanze soggette alla convenzione o al protocollo sopracitati e riducendo al minimo, in vista dell’eliminazione, ove possibile e in tempi brevi, il rilascio di tali sostanze ed istituendo disposizioni concernenti i rifiuti costituiti da tali sostanze o che le contenessero o che ne fossero contaminati.

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Questo regolamento ha subito nel tempo svariate modifiche; recente è quella del 23 aprile 2019 (Reg. (UE) 2019/636), che vedeva l’inserimento del pentaclorofenolo e dei suoi Sali ed esteri negli allegati IV e V, al fine di garantire che i rifiuti contenenti pentaclorofenolo fossero gestiti in conformità delle disposizioni della convenzione.

Poiché la norma “madre” – “il regolamento (CE) n. 850/2004”- si legge al primo Considerando del nuovo testo in vigore da oggi, “è stato modificato in modo sostanziale e a più riprese. Poiché si rendono necessarie nuove modifiche.” si è deciso di procedere ad una sua rifusione. Già nel marzo del 2018 la Commissione aveva presentato una proposta di rifusione del regolamento dando di fatto l’avvio all’iter legislativo che ha portato alla conclusione dei negoziati con il Parlamento europeo il 19 febbraio di quest’anno e alla successiva adozione del nuovo testo.

Il nuovo regolamento”, recitava il 13 giugno scorso un comunicato stampa del Consiglio dell’UE: “è ora in linea con le più recenti modifiche della convenzione di Stoccolma, che fornisce il quadro giuridico globale per eliminare la produzione, l’uso, l’importazione e l’esportazione di inquinanti organici persistenti. Diverse modifiche avvicinano il regolamento alla normativa generale dell’UE in materia di sostanze chimiche, apportando maggiore chiarezza, trasparenza e certezza del diritto a tutte le parti coinvolte nell’attuazione del regolamento.”

Tra le principali novità si annovera l’introduzione nell’Allegato IV “Elenco delle sostanze soggette alle disposizioni in materia di gestione dei rifiuti di cui all’articolo 7” del ritardante di fiamma “decaBDE”, ovvero il decabromodifeniletere a cui è stato attribuito, assieme agli altri eteri di difenile polibromurato (PBDE), il limite di concentrazione nei rifiuti, come sommatoria, pari a 1000 mg/kg. Si legge a tal proposito nei consideranda che “Stante la rapidità del progresso scientifico e tecnologico, è opportuno che la Commissione riveda tale limite di concentrazione e, se del caso, adotti una proposta legislativa per abbassarlo a 500 mg/kg”; a tal fine viene inoltre auspicato che la Commissione si attivi il più prima possibile, e in ogni caso non oltre il 16 luglio 2021.

Quanto all’acido perfluorottano sulfonato e ai suoi derivati (PFOS) si conferma il valore limite di 50 mg/kg dell’Allegato IV.

Viene inoltre coinvolta l’ECHA, l’Agenzia Europea per le sostanze chimiche, istituita dal Reg. REACH, nel coordinamento e nella gestione degli aspetti amministrativi, tecnici e scientifici, nonché nello scambio di informazioni.

Vengono modificate alcune prassi di monitoraggio, comunicazione e di scambio di informazioni.

Relativamente alle scorte di POPs, ex comma 1 dell’art.5, il Regolamento dispone che “dovrebbero essere trattate alla stregua di rifiuti, mentre le scorte di sostanze di cui sono ancora consentiti la fabbricazione e l’uso dovrebbero essere notificate alle autorità competenti ed essere soggette a un’adeguata sorveglianza”. Nel dettaglio, “le scorte esistenti di POP, o di sostanze che li contengano, dovrebbero essere gestite come rifiuti quanto prima.”

Così recita infine il 17° considerando: “Per promuovere la tracciabilità dei rifiuti contenenti POP e per garantire il monitoraggio, le disposizioni relative al sistema di tenuta dei registri istituito conformemente all’articolo 17 della direttiva 2008/98/CE dovrebbero applicarsi anche ai rifiuti contenenti POP che non sono definiti rifiuti pericolosi ai sensi della decisione 2014/955/UE della Commissione”.

(C.Z.)


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