E’ disponibile sul sito dell’ARPA Emilia Romagna il documento recante “Modalità di esecuzione del prelievo dei campioni di digestato in base al decreto interministeriale n. 5046/2016“, decreto che stabilisce i parametri chimici e microbiologici da determinare sul campione di digestato agrozootecnico o di digestato agroindustriale.

Le Linee Guida, indirizzate agli Operatori Arpae in regime di vigilanza o di gestione delle segnalazioni di inconvenienti ambientali, individuano criteri omogenei per esecuzione, trasporto e consegna dei campioni di digestato effettuati per l’analisi chimica e microbiologica da parte degli operatori Arpae. Il testo riporta i riferimenti normativi, il campo di applicazione, le responsabilità e le procedure (campione di riferimento, punto di campionamento, apparecchiature e attrezzature, modalità di prelievo del campione dall’ugello, trasporto e conservazione del campione, conformità dei risultati, inserimento attività, indicazioni di sicurezza).

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In particolare, quanto al campione di digestato le Linee Guida precisano che il campione prelevato è costituito dal digestato tal quale, ovvero non ancora sottoposto alla separazione delle frazioni solide dal mezzo liquido, oppure il campione può essere costituito da entrambe la frazioni (solida e liquida). Per le sue caratteristiche chimico-fisiche e microbiologiche viene trattato, per analogia, come un campione di refluo zootecnico. Preferibilmente, prosegue il documento, il campionamento del digestato deve essere effettuato durante il periodo di divieto allo spandimento, al fine di ricevere i risultati analitici che ne attestino la conformità, prima del suo impiego.

Infine, su trasporto e conservazione del campione le Linee Guida segnalano che per evitare alterazioni dei campioni, il tempo che intercorre tra il prelievo e l’analisi deve essere il più breve possibile. Tutti i campioni devono essere trasportati in idonei contenitori frigoriferi (portatili o carrellati), con temperatura compresa tra +2°C e +8°C; la temperatura dovrà risultare, al controllo in accettazione, non superiore a quella misurata all’atto del prelievo. Il controllo della temperatura dovrà avvenire secondo quanto riportato nella P50801/LM paragrafo 5.2.3.


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