Ancora novità per gli impianti di stoccaggio rifiuti. Con la Circolare n. 4064 del 15 marzo 2018 il Ministero dell’Ambiente e il Dipartimento dei Vigili del Fuoco hanno individuato una serie di criteri operativi utili ad una gestione ottimale degli stoccaggi negli impianti che gestiscono rifiuti, allo scopo di prevenire e ridurre i rischi connessi allo sviluppo di incendi. Da fine 2018, poi, per effetto della Legge 1° dicembre 2018, n. 132, che ha convertito il testo del D.L. Sicurezza, è in vigore una nuova disposizione che obbliga i gestori di impianti di stoccaggio rifiuti a predisporre un piano di emergenza interna.

Ora, con una nuova Circolare il Ministero dell’Ambiente ha inteso fornire nuove “Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi“: si tratta della Circolare n. 1121 del 21 gennaio 2019, emanata alla luce di alcune osservazioni presentate relativamente alla precedente circolare n. 4064 (v. ad esempio, Unicircular), che annulla e sostituisce.

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Quali impianti?

Le nuove Linee Guida, di natura non cogente e che aggiornano e sostituiscono le precedenti, si applicano a:

  • stoccaggi di rifiuti effettuati presso impianti che effettuano esclusivamente operazioni R13 e D15 , e che quindi inviano i rifiuti ivi depositati ad altri impianti di destinazione finale (recupero o smaltimento);
  • Stoccaggi di rifiuti in ingresso presso impianti che li sottopongono ad ulteriori operazioni di gestione riconducibili ai punti da R1 a R12, ovvero ai punti da D1 a D14;
  • Stoccaggi o raggruppamenti di rifiuti comunque denominati, intermedi tra due o più fasi di trattamento, svolte nell’ambito del medesimo impianto di gestione dei rifiuti;
  • Stoccaggi di rifiuti prodotti all’esito del trattamento, in attesa o già sottoposti all’eventuale caratterizzazione, per il successivo avvio verso le opportune destinazioni finali.

 

Le tematiche sono sempre quelle della precedente Circolare n. 4064: contesto autorizzativo, garanzie finanziarie, prevenzione del rischio, prescrizioni generali da richiamare nei provvedimenti autorizzativi, modalità di gestione e controlli ambientali.

Relativamente alle modalità di gestione, la nuova Circolare chiarisce che “la responsabilità della gestione operativa dell’impianto è affidata ad un direttore tecnico, opportunamente formato ed in possesso dei necessari requisiti quali la laurea o il diploma in discipline tecnico-scientifiche, cui spettano i compiti di controllo a partire dalla fase di accettazione dei carichi nell’impianto, fino alla fase di trasporto all’eventuale successivo impianto di destinazione”. Tale figura, che aveva destato qualche perplessità (v. Direttore o Responsabile Tecnico? Le contraddizioni della circolare ministeriale n. 4064 sulle Linee Guida stoccaggio rifiuti), deve essere “sempre presente in impianto durante l’orario di operatività dello stesso, assicurando, ovvero collaborando con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (laddove tali figure non siano coincidenti) affinché nella gestione operativa delle attività presso l’impianto sia data attuazione a tutte le disposizioni di sicurezza previste dalla norma specifica di settore“. Inoltre, se la presenza continua incontrasse degli impedimenti, come anche nel caso di impianti dotati di organizzazioni complesse, il direttore tecnico può avvalersi anche di singoli responsabili, purché gli stessi siano in possesso delle conoscenze e dei requisiti allo svolgimento dell’incarico e ne sia garantito comunque il controllo.

 

Seguono precise indicazioni sugli accorgimenti operativi e gestionali: dal momento del controllo dei rifiuti in ingresso, all’eventuale mancata accettazione del carico, alla gestione degli scarichi, del trasporto, della movimentazione, dello stoccaggio e dell’eventuale trattamento in impianto. Ulteriori prescrizioni riguardano, poi, stoccaggio in cumuli, fusti e cisternette, rifiuti infiammabili, superfici scolanti, operazioni di pulizia/manutezione, viabilità e segnaletica interna all’impianto.

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Successivamente, il Ministero evidenzia che le operazioni di stoccaggio sono in generale finalizzate alla costituzione di idonee partite sia per tipologia che, soprattutto, per quantità destinate al trasporto presso impianti che effettuano le successive operazioni di recupero/smaltimento.
Lasciare che lo stoccaggio sia procrastinabile all’infinito non può che ingenerare rischi di abbandono del cumulo di rifiuti per aumento nel tempo dei costi di gestione non adeguatamente coperti dagli introiti, nonché aumento della possibilità che si inneschino reazioni che modifichino la natura del rifiuto, del suo pericolo o che intacchino l’integrità del contenitore. Da qui, con riferimento alle tempistiche di stoccaggio dei rifiuti ed alla loro successiva destinazione, la Circolare precisa che:
– i rifiuti non pericolosi sui quali viene operata la messa in riserva (R13) vanno destinati ad impianti di recupero di terzi preferibilmente entro sei mesi dalla data di accettazione degli stessi nell’impianto. Per gli impianti in procedura semplificata la messa in riserva non deve mai superare il termine massimo di dodici mesi dalla data di accettazione nell’impianto; detto termine massimo può essere applicato in sede autorizzativa da parte delle autorità competenti anche agli impianti in procedura ordinaria o AIA;
– i rifiuti pericolosi sui quali viene operata la messa in riserva (R13), secondo le procedure semplificate di cui al D.M. n. 161/2002 devono essere avviati a recupero entro il termine massimo di sei mesi dalla data di accettazione nell’impianto; detto termine massimo può essere applicato in sede autorizzativa da parte delle autorità competenti anche agli impianti in procedura ordinaria o AIA;
– i rifiuti sui quali viene operato il deposito preliminare (D15) devono essere avviati alle successive operazioni di smaltimento entro massimo dodici mesi;
– i rifiuti in uscita dall’impianto, accompagnati dal formulario di identificazione, devono essere conferiti a soggetti autorizzati per il recupero o lo smaltimento finale, escludendo ulteriori passaggi ad impianti di stoccaggio, se non strettamente collegati agli impianti di recupero di cui ai punti da R1 a R12 o agli impianti di smaltimento di cui ai punti da D1 a D14. Per impianto strettamente collegato si intende un impianto dal quale, per motivi tecnico/commerciali, devono necessariamente transitare i rifiuti perché gli stessi possano accedere all’impianto di recupero/smaltimento finale.

 

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Info e approfondimenti: formazione@tuttoambiente.it – 0523.315305


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