Con la sentenza del Tar Puglia n. 263 del 4 marzo, il Giudice amministrativo si è pronunciato sull’applicazione del principio DNSH (Do not significant harm) di recente codificato nell’art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili; si tratta del principio in forza del quale è vietato arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali.
A sua volta, il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza prevede, all’art. 5, punto 2, che “Il dispositivo finanzia unicamente le misure che rispettano il principio «non arrecare un danno significativo“.

Nel caso in esame, il TAR ha precisato che il Regolamento dell’Unione europea in materia di rispetto del principio di non arrecare danno all’ambiente (DNSH) è da applicare obbligatoriamente in tutti i suoi elementi nel territorio nazionale, ai sensi dell’art. 288 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

In particolare, la fattispecie in esame aveva ad oggetto la fornitura di bus elettrici per la città di Bari, facente parte di una misura preordinata al rinnovo flotte bus e treni verdi, finanziata con fondi PNRR. Lo stesso bando di gara precisava nel preambolo che “la fornitura dovrà garantire la conformità al principio del DNSH (Do not significant harm)”. Più in dettaglio, si osserva che, contrariamente alla tesi della ricorrente,secondo la quale “nessuna norma di legge impone la presentazione del documento in questione a pena di esclusione” omette di considerare che la prescrizione del disciplinare di gara sopra esaminata non fa che dare attuazione concreta alla previsione di un Regolamento dell’Unione europea in materia di rispetto del principio di non arrecare danno all’ambiente.

Non si tratta, pertanto, di introdurre ulteriori cause di esclusione in violazione del principio di tassatività disciplinato dall’art. 10 del decreto legislativo n. 36/2023 (in materia di contratti pubblici), ma di prendere atto che il documento richiesto si atteggia quale elemento essenziale dell’offerta tecnica che, una volta non allegato alla medesima, impedisce alla stazione appaltante di compiere la doverosa verifica circa il rispetto del principio Do not significant harm.

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