Il prossimo 26 giugno 2022 entrerà in vigore la Legge 17 maggio 2022, n.61 recante: “Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero e di quelli provenienti da filiera corta“.

Tale legge si propone di valorizzare e promuovere la domanda e l’offerta dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero e di quelli provenienti da filiera corta, favorendone il consumo e la commercializzazione e garantendo ai consumatori un’adeguata informazione sulla loro origine e sulle loro specificità.

In particolare, si segnalano le seguenti disposizioni:

  • L’art. 2, Definizioni, stabilisce che:

– si intendono per prodotti agricoli e alimentari a km 0: i prodotti dell’agricoltura e dell’allevamento, compresa l’acquacoltura e i prodotti alimentari provenienti da luoghi di produzione e di trasformazione della materia prima o delle materie prime agricole primarie utilizzate posti a una distanza non superiore a 70 chilometri di raggio dal luogo di vendita, o comunque provenienti dalla stessa provincia del luogo di vendita, o dal luogo di consumo del servizio di ristorazione.
si intendono prodotti agricoli e alimentari nazionali provenienti da filiera corta: i prodotti la cui filiera produttiva risulti caratterizzata dall’assenza di intermediari commerciali, ovvero composta da un solo intermediario tra il produttore, singolo o associato in diverse forme di aggregazione, e il consumatore finale.

  • L’art. 3, Misure per favorire l’incontro tra produttori e gestori della ristorazione collettiva, prevede che Stato, regioni e gli enti locali possono prevedere misure per favorire l’incontro diretto tra i produttori di prodotti e i soggetti gestori, pubblici e privati, della ristorazione collettiva.
  • L’art. 4, Vendita dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero e di quelli provenienti da filiera corta, prevede che i comuni riservino agli i imprenditori agricoli e agli imprenditori della pesca e dell’acquacoltura marittima e delle acque interne, esercenti la vendita diretta dei prodotti agricoli e alimentari, almeno il 30% del totale dell’area destinata al mercato e, per la pesca, delle aree prospicienti i punti di sbarco. Inoltre, sempre i comuni possono riservare agli imprenditori agricoli, esercenti la vendita dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero e di quelli provenienti da filiera corta, appositi spazi all’interno dell’area destinata al mercato.
  • L’art. 5, Istituzione del logo «chilometro zero» e del logo «filiera corta», stabilisce che entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono istituiti, con decreto ministeriale, il logo «chilometro zero» e il logo «filiera corta» per i prodotti agricoli e alimentari. Con lo stesso decreto saranno stabilite le condizioni e le modalità di attribuzione dei loghi.

 

 

Per maggiori info: formazione@tuttoambiente.it; 0523.315305


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