A livello comunitario, la produzione biologica è disciplinata dal regolamento 834/2007 (che a decorrere dal 1° gennaio 2021 sarà sostituito dal nuovo regolamento 2018/848), a sua volta integrato da diversi atti di esecuzione della Commissione sulla produzione, distribuzione e commercializzazione di prodotti biologici. I paesi extra UE i cui sistemi di produzione e misure di controllo della produzione agricola biologica sono riconosciuti come equivalenti a quelli stabiliti nel regolamento 834/2007 sono individuati nell’allegato III del regolamento 1235/2008, recante modalità di applicazione del regolamento 834/2007 per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi. Precisamente, all’interno del mercato comunitario dei prodotti biologici, i prodotti extra UE possono essere immessi solo se coperti da un certificato di ispezione rilasciato dalle autorità competenti, dalle autorità di controllo o dagli organismi di controllo di un paese terzo riconosciuto o da un’autorità o un organismo di controllo riconosciuti. In particolare, la Commissione Europea ha elaborato un sistema di certificazione elettronica per le importazioni di prodotti biologici, attraverso un modulo integrato nel sistema informatico veterinario integrato TRACES (Trade Control and Expert System).

Ora, ritenendo che per migliorare il funzionamento del sistema di certificazione elettronica è opportuno utilizzare il sigillo elettronico qualificato in TRACES per la vidimazione dei certificati di ispezione, con il regolamento di esecuzione 2019/446, del 19 marzo 2019, la Commissione Europea è intervenuta a modificare il regolamento 1235/2008.

Precisamente, il nuovo regolamento, in vigore dal 9 aprile 2019, dispone che “l’originale del certificato di ispezione è un esemplare stampato e firmato a mano del certificato elettronico compilato in TRACES o, in alternativa, un certificato di ispezione firmato in TRACES con un sigillo elettronico qualificato ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 27, del regolamento (UE) n. 910/2014” e modifica gli allegati III (relativamente ad Australia e Cile) e IV del regolamento 1235/2008.

 

 


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