Con la Circolare n.33170 dell’8 maggio 2020 il Ministero dell’Ambiente fornisce, sulla base di quanto disposto della Legge del 24 aprile 2020, n. 27, di conversione del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. Cura Italia), indicazioni circa il rinnovo delle certificazioni rilasciate ai sensi del D.P.R. n. 146/2018 sui gas fluorurati a effetto serra.

GESTIONE RIFIUTI TUTTOAMBIENTE

In particolare, la Circolare stabilisce che i certificati rilasciati alle persone fisiche e alle imprese ai sensi degli articoli 7 e 8 del D.P.R. n. 146/2018, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza sanitaria.

Al fine di rendere valida l’estensione delle certificazioni, gli Organismi di certificazione accreditati e designati devono accedere al Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate (www.fgas.it) e devono provvedere, per i certificati da loro rilasciati, dichiarati validi (ad eccezione di quelli sospesi e/o revocati) e in scadenza nel periodo tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020 (compresi), ad estendere la validità di detti certificati, secondo quanto previsto dall’articolo 103, comma 2, del “Cura Italia”.

Info e approfondimenti: formazione@tuttoambiente.it – 0523.315305

 


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