Entrerà in vigore il 15 marzo 2022 la deliberazione n. 3 del 7 febbraio 2022 recante “Modifica alle prescrizioni dei provvedimenti d’iscrizione all’ Albo.

La delibera aggiorna le prescrizioni riportate nei provvedimenti d’iscrizione integrandole con tutte le norme attualmente in vigore.

In particolare, l’art. 1 della delibera indica gli aggiornamenti delle prescrizioni così articolati:

1. Le prescrizioni riportate nei provvedimenti d’iscrizione della categoria 1 sono sostituite da quelle
riportate nell’ allegato “A”.
2. Le prescrizioni riportate nei provvedimenti d’iscrizione della categoria 4 e 1 senza la gestione dei
codici dell’EER pericolosi sono sostituite da quelle riportate nell’ allegato “B”.
3. Le prescrizioni riportate nei provvedimenti d’iscrizione della categoria 5 e 1 compresa la gestione dei
codici dell’EER pericolosi sono sostituite da quelle riportate nell’ allegato “C”.
4. Le prescrizioni riportate nei provvedimenti d’iscrizione della categoria 6 sono sostituite da quelle
riportate nell’ allegato D”.
5. Le prescrizioni riportate nei provvedimenti d’iscrizione della categoria 8 sono sostituite da quelle
riportate nell’ allegato “E”.
6. Le prescrizioni riportate nei provvedimenti d’iscrizione della categoria 9 sono sostituite da quelle
riportate nell’ allegato “F”.
7. Le prescrizioni riportate nei provvedimenti d’iscrizione della categoria 10 sono sostituite da quelle
riportate nell’ allegato “G”.
8. Le prescrizioni riportate nei provvedimenti d’iscrizione della categoria 2-bis sono sostituite da quelle
riportate nell’ allegato “H”.
9. Le prescrizioni riportate nei provvedimenti d’iscrizione della categoria 3-bis sono sostituite da quelle
riportate nell’ allegato “I”.
10. Le prescrizioni riportate nei provvedimenti d’iscrizione della categoria 4-bis sono sostituite da quelle
riportate nell’ allegato “L”.
11. Le prescrizioni riportate nei provvedimenti d’iscrizione della categoria 2-ter sono sostituite da quelle
riportate nell’ allegato “M”.
12. Le prescrizioni riportate nei provvedimenti d’iscrizione dei trasporti ferroviari nella categoria da 1 a
5 sono sostituite da quelle riportate nell’allegato “N”.”

 

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