La Corte di Cassazione Penale, Sez. III, con la sentenza n. 15302 del 23 aprile 2021 ha dato importanti indicazioni in merito a quando i veicoli debbano essere qualificati come “fuori uso”.

In particolare, la Cassazione ha chiarito che in applicazione del D. lgs. n. 209/2003 “si intende per veicolo fuori uso o il mezzo di cui il proprietario si disfi o abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi, o quello destinato alla demolizione, ufficialmente privato delle targhe di immatricolazione, anche prima della consegna ad un centro di raccolta, nonché quello che risulti in evidente stato di abbandono, ancorché giacente in area privata” (di stesso avviso si veda: Sez. 3, Sentenza n. 40747 del 2/4/2013, De Mariani, Rv. 257283).

Sulla base di tali premesse –osserva la Corte- non rileva che nel caso specifico le auto fossero munite di targa, trattandosi comunque di mezzi di cui i proprietari risultavano essersi già disfatti avendoli consegnati al centro non autorizzato al loro recupero (menzionato nello stesso capo di imputazione), essendo la procedura di riconsegna delle targhe al PRA successiva alla consegna del veicolo al centro di raccolta (autorizzato) per la rottamazione e prevedendone l’art. 103, comma 2, C.d.S il ritiro d’ufficio tramite gli agenti di polizia decorsi centottanta giorni dalla demolizione.

 

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