Con la Deliberazione n. 2 del 24 aprile 2018, in vigore dal 15 giugno 2018, l’Albo Nazionale Gestori Ambientali ha individuato la sottocategoria 4-bis, relativa alle imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi, definendo i relativi criteri e requisiti per l’iscrizione (v. “Raccolta e trasporto rifiuti metallici: istituita dall’Albo la sottocategoria 4-bis”).

 

A pochi giorni dall’entrata in vigore della Deliberazione n. 2, l’Albo ha provveduto a trasmettere, con nota prot. 0010237 del 21 giugno 2018, la Deliberazione n. 3 del 4 giugno 2018, recante “Modelli di provvedimento d’iscrizione e di diniego dell’iscrizione nella categoria 4-bis”.

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Precisamente, il modello di provvedimento di iscrizione è quello contenuto nell’allegato A alla delibera, il modello del provvedimento di diniego è approvato, invece, secondo il modello contenuto nell’allegato B.

Come esplicitato nel modello del provvedimento di iscrizione, durante il trasporto i rifiuti dovranno essere accompagnati dal provvedimento d’iscrizione, corredato dalla dichiarazione sottoscritta del legale rappresentante, attestante che il provvedimento è stato acquisito elettronicamente dall’area riservata del portale dell’Albo Gestori. Non sarà consentito trasportare rifiuti costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi in polvere e, quanto agli ingombranti, sono esclusi i rifiuti metallici provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Non manca, poi, la menzione all’obbligo del trasportatore di “sincerarsi dell’accettazione dei rifiuti da parte del destinatario prima di iniziare il trasporto e, comunque, di riportare il rifiuto all’insediamento di provenienza se il destinatario non lo riceve; di accertarsi che il destinatario sia munito delle autorizzazioni o iscrizioni previste”.

Oltre a quanto previsto nel provvedimento d’iscrizione, si devono intendere richiamate anche le prescrizioni derivanti dalle ulteriori disposizioni applicabili al caso, “con particolare riguardo a quelle in materia di igiene, ambiente e trasporto”.

Quanto all’eventuale diniego dell’iscrizione, è ammesso ricorso al Comitato Nazionale dell’Albo (organo di seconda istanza) entro 30 giorni dal ricevimento del provvedimento o, in via alternativa, al TAR competente entro 60 giorni.

 

Di questa, e di tutte le novità in materia di rifiuti, faremo il punto durante il Corso di TuttoAmbiente “Rifiuti: novità e criticità – Classificazione, EoW, sottoprodotti, terre e fresato, Albo, Circular Economy“, che si terrà a Piacenza, il 25 luglio 2018.

Info e approfondimenti: formazione@tuttoambiente.it – 0523.315305


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