Enti ed aziende che siano responsabili della commissione di reati ambientali vanno incontro alle sanzioni previste dal D.L.vo 231/2001: si parla, infatti, di “responsabilità 231” (qui un approfondimento: La “231 Ambiente”).

Con riferimento ai reati ambientali, l’azienda può incorrere in responsabilità 231 sia per tutte le condotte ricomprese nell’ipotesi di gestione non autorizzata di rifiuti pericolosi e non pericolosi (art. 256 del D.L.vo 152/2006), che nell’ipotesi di più attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260).

Consulenze ambientali per aziende, enti e professionisti

Tali sanzioni sono accompagnate dalla confisca, nei confronti dell’ente, del profitto del reato o, in via sussidiaria, di somme e beni di valore ad esso equivalente.

Ai fini della confisca è prevista la misura cautelare del sequestro preventivo, sia nella forma diretta avente ad oggetto il profitto del reato, sia nella forma per equivalente.

In quest’ultimo caso, il sequestro può avere ad oggetto, oltre a beni, titoli, quote azionarie e liquidità in deposito dell’ente, anche l’azienda stessa. Sarà, allora, necessario, per l’esercizio dell’attività aziendale, nominare un amministratore giudiziario: solo sotto la vigilanza dell’amministratore, che riferirà, a sua volta, all’Autorità Giudiziaria, sarà possibile proseguire l’attività.

La funzione dell’amministratore giudiziario è, infatti, quella di consentire l’utilizzo e la gestione agli organi societari esclusivamente al fine di garantire la continuità e lo sviluppo aziendali, esercitando poteri di vigilanza e riferendone all’autorità giudiziaria.

Se non è la società stessa a nominarlo, è il Giudice che provvede alla nomina.

Così ha ribadito anche la Cassazione Penale, con la sentenza n. 6742 del 12 febbraio 2018 (qui la giurisprudenza in materia di responsabilità ambientali).


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