Entra in vigore oggi, 10 ottobre, la legge 9 ottobre 2023, n. 137, che converte, con modificazioni, il decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, recante “disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonchè in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione“.

Il provvedimento apporta divese modifiche sia al Codice Penale che al D.L.vo 152/2006:

Ecco le principali novità in tema di illeciti ambientali:

1.
L’abbandono di rifiuti commesso da privati, sino ad oggi previsto quale sanzione amministrativa ai sensi dell’art 255 comma 1 del D.L.vo 152/2006, assume natura di reato contravvenzionale.

Il comma 1 dell’articolo 255 del D.L.vo 152/2006, è difatti sostituito dal seguente: «1. Fatto salvo quanto disposto dall’articolo 256, comma 2, chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con l’ammenda da mille euro a diecimila euro. Se l’abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la pena è aumentata fino al doppio».

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2.
Sono state precisate le aggravanti dell’inquinamento ambientale e del disastro ambientale prodotti in un’area protetta o vincolata:

all’articolo 452-bis, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Quando l’inquinamento è prodotto in un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena e’ aumentata da un terzo alla meta’. Nel caso in cui l’inquinamento causi deterioramento, compromissione o distruzione di un habitat all’interno di un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, la pena è aumentata da un terzo a due terzi»

all’articolo 452-quater, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Quando il disastro è prodotto in un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena e’ aumentata da un terzo alla metà».

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3.
Le pene per il reato di incendio boschivo di cui all’art. 423 bis c.p. sono aumentate: ora il reato è sanzionato con la reclusione da sei a dieci anni nella fattispecie dolosa, e da due a cinque anni nella fattispecie colposa.

4.
È stata estesa la lista di delitti per i quali è possibile la c.d. confisca allargata di cui all’art. 240 bis c.p., nel quale sono inseriti i c.d. Ecoreati. Per questi reati sarà possibile disporre la confisca del denaro, dei beni e delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui abbia la disponibilità, anche per interposta persona, in valore sproporzionato al proprio reddito o alla propria.

5.
Viene modificato l’art. 30 della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 relativa alla protezione della fauna selvatica; al comma 1 viene difatti inserita anche la seguente lettera: «c-bis) l’arresto da sei mesi a due anni e l’ammenda da euro 4.000 a euro 10.000 per chi abbatte, cattura o detiene esemplari di orso bruno marsicano (Ursus arctos marsicanus)».

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