Una volta ottenuto, con il decorso del termine di 90 giorni, il titolo abilitativo ambientale (comunicazione ex art. 214/216 D.Lvo 152/06), è possibile svolgere legittimamente l’attività di recupero di rifiuti non pericolosi in regime semplificato, senza che vi sia alcuna necessità di attendere il rilascio dell’AUA.

Così si è espressa Cass. pen., sez. III, 3 agosto 2020, n. 23483.

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