La Cassazione, con la sentenza n.1451 del 12 gennaio 2024, ha confermato la responsabilità penale del Sindaco per la violazione dell’articolo 674 cod. pen. (Gettito pericoloso di cose) per avere, nella sua qualità di sindaco, non evitato che i reflui provenienti dall’impianto di depurazione comunale finissero in mare in assenza di idonea depurazione, così imbrattando le acque marine.

La Suprema corte ha difatto chiarito che, seppur gli organi di governo, in base alla disciplina sugli enti locali, hanno un dovere di controllo limitato al corretto esercizio della funzione di programmazione generale (e, quanto al sindaco, dei compiti di ufficiale del governo), restando esclusa la responsabilità del sindaco per situazioni derivanti da problemi di carattere tecnico-operativo, tuttavia l’art. 107 TUEL prevede la delega ai dirigenti amministrativi dell’ente di autonomi poteri organizzativi e dunque permane comunque in capo al sindaco, quale figura politicamente ed amministrativamente apicale del comune, il dovere di controllo sul corretto esercizio delle attività autorizzate. Egli ha, inoltre, il dovere di attivarsi quando gli siano note situazioni, non derivanti da contingenti ed occasionali emergenze tecnico-operative, che pongano in pericolo la salute delle persone o l’integrità dell’ambiente.
Sussistono, quindi, da un lato, delle attribuzioni dirette del sindaco (quale quella di programmazione e, in materia di rifiuti, quella di ordinanza); dall’altro, un obbligo generale di vigilanza e controllo, a fronte di situazioni particolarmente gravi e reiterate nel tempo, quale quella in esame.

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