Comunicato stampa del Consiglio dell’UE, 18 dicembre 2023

Il Consiglio ha raggiunto un accordo («orientamento generale») su una proposta di regolamento sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio. L’obiettivo è far fronte all’aumento dei rifiuti di imballaggio prodotti nell’UE, armonizzando nel contempo il mercato interno degli imballaggi e promuovendo l’economia circolare.

La proposta prende in considerazione l’intero ciclo di vita degli imballaggi. Stabilisce i requisiti per garantire che gli imballaggi siano sicuri e sostenibili, richiedendo che tutti gli imballaggi siano riciclabili e che la presenza di sostanze che destano preoccupazione sia ridotta al minimo. Stabilisce inoltre requisiti di etichettatura per migliorare l’informazione dei consumatori. In linea con la gerarchia dei rifiuti, la proposta mira a ridurre al minimo la produzione di rifiuti di imballaggio fissando obiettivi vincolanti di riutilizzo, limitando alcuni tipi di imballaggi monouso e imponendo agli operatori economici di ridurre al minimo gli imballaggi utilizzati.

Una volta che l’imballaggio diventa rifiuto, la proposta mira a garantire che gli imballaggi siano raccolti, smistati e riciclati secondo gli standard più elevati possibili. A tal fine, stabilisce i criteri per i regimi di responsabilità estesa del produttore e stabilisce disposizioni in materia di gestione dei rifiuti, garantendo nel contempo che gli Stati membri dispongano di sufficiente flessibilità per mantenere i sistemi esistenti ben funzionanti.

L’orientamento generale fungerà da mandato per i negoziati con il Parlamento europeo sulla forma definitiva della legislazione.
 

Principali modifiche approvate dal Consiglio

 
Il testo del Consiglio trova un equilibrio tra il mantenimento dell’ambizione della proposta di ridurre e prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio e la concessione agli Stati membri di una sufficiente flessibilità nell’attuazione del regolamento.
 

Ambito di applicazione del regolamento

 
Il Consiglio ha mantenuto il campo di applicazione della proposta della Commissione, che copre tutti gli imballaggi, indipendentemente dal materiale utilizzato, e tutti i rifiuti di imballaggio, indipendentemente dalla loro origine (compresi l’industria, l’industria manifatturiera, il commercio al dettaglio, le famiglie).
 

Requisiti di sostenibilità e imballaggi riciclabili

 
Il testo dell’orientamento generale mantiene la maggior parte dei requisiti di sostenibilità per tutti gli imballaggi immessi sul mercato e gli obiettivi principali proposti dalla Commissione.

Rafforza i requisiti per le sostanze contenute negli imballaggi invitando la Commissione, assistita dall’Agenzia europea per le sostanze chimiche, a preparare entro il 2026 una relazione sulla presenza di sostanze che destano preoccupazione negli imballaggi, per determinare se incidono negativamente sul riutilizzo o sul riciclaggio dei materiali o hanno un impatto sulla sicurezza chimica.

Il Consiglio ha modificato la proposta relativa agli imballaggi riciclabili. Pur sostenendo che tutti gli imballaggi immessi sul mercato devono essere riciclabili, come proposto dalla Commissione, gli Stati membri hanno convenuto che gli imballaggi saranno considerati riciclabili quando saranno progettati per il riciclaggio dei materiali e quando i rifiuti di imballaggio potranno essere raccolti, smistati e riciclati separatamente su larga scala (quest’ultima condizione si applicherà a partire dal 2035).

L’orientamento generale mantiene gli obiettivi principali per il 2030 e il 2040 per quanto riguarda il contenuto minimo di materiale riciclato negli imballaggi di plastica. Entro il 2034 la Commissione dovrà riesaminare l’attuazione degli obiettivi per il 2030 e valutare la fattibilità degli obiettivi per il 2040.

Il Consiglio ha inoltre convenuto che le bustine di tè e le etichette adesive su frutta e verdura devono essere compostabili, introducendo la possibilità per gli Stati membri di richiedere che altri imballaggi (ad esempio cialde di caffè e sacchetti di plastica leggera) siano compostabili a condizioni specifiche.

Le nuove norme ridurrebbero gli imballaggi superflui, imponendo ai fabbricanti e agli importatori di garantire che il peso e il volume degli imballaggi siano ridotti al minimo, ad eccezione dei disegni e modelli di imballaggi protetti.
 
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Obiettivi di riduzione dei rifiuti di imballaggio

 
In linea con la proposta della Commissione, l’orientamento generale fissa obiettivi generali per la riduzione dei rifiuti di imballaggio, sulla base dei quantitativi del 2018: 5 % entro il 2030, 10 % entro il 2035 e 15 % entro il 2040. Tali obiettivi saranno oggetto di un riesame da parte della Commissione otto anni dopo l’entrata in vigore del regolamento.

Il Consiglio ha introdotto la possibilità per gli Stati membri di stabilire misure di prevenzione dei rifiuti di imballaggio che superino gli obiettivi minimi summenzionati.
 

Imballaggi riutilizzabili e obiettivi di riutilizzo

 
Il Consiglio ha mantenuto i criteri della Commissione per definire gli imballaggi riutilizzabili, introducendo un numero minimo di rotazioni o rotazioni nel loro utilizzo, con un numero minimo di rotazioni inferiore per il cartone a causa delle diverse caratteristiche di questo materiale.

Il testo stabilisce nuovi obiettivi di riutilizzo e ricompilazione per il 2030 e il 2040. Obiettivi diversi si applicano ai grandi elettrodomestici, agli imballaggi da asporto per alimenti e bevande, alle bevande alcoliche e analcoliche (escluso il vino), agli imballaggi per il trasporto (esclusi gli imballaggi utilizzati per merci pericolose o apparecchiature su larga scala e gli imballaggi flessibili a diretto contatto con gli alimenti) e agli imballaggi raggruppati. Anche gli imballaggi in cartone sono esentati da questi requisiti. È stata introdotta una nuova possibilità per gli operatori economici di costituire pool per raggiungere gli obiettivi di riutilizzo delle bevande.

Il Consiglio ha chiesto alla Commissione di riesaminare gli obiettivi per il 2030 e, su tale base, di valutare gli obiettivi per il 2040 e le esenzioni previste dalla disposizione.
 
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Sistemi di restituzione dei depositi (DRS)

 
In base alle nuove norme, entro il 2029 gli Stati membri dovranno garantire la raccolta differenziata di almeno il 90% all’anno delle bottiglie di plastica monouso e dei contenitori metallici per bevande. Per raggiungere questo obiettivo, sono tenuti a predisporre sistemi di restituzione su cauzione (DRS) per tali formati di imballaggio. I requisiti minimi per il DRS non si applicheranno ai sistemi già in vigore prima dell’entrata in vigore del regolamento, se i sistemi in questione raggiungeranno l’obiettivo del 90% entro il 2029.

Il Consiglio ha aggiunto un’esenzione dall’obbligo di introdurre un DRS per gli Stati membri con un tasso di raccolta differenziata superiore al 78 % raggiunto nel 2026.
 

Restrizioni su alcuni formati di imballaggio

 
Le nuove norme introducono restrizioni su alcuni formati di imballaggio, tra cui gli imballaggi in plastica monouso per frutta e verdura, per alimenti e bevande, condimenti, salse all’interno del settore HORECA e per i piccoli prodotti cosmetici e da toeletta utilizzati nel settore ricettivo (ad esempio, flaconi di shampoo o lozioni per il corpo).

Il Consiglio ha introdotto la possibilità per gli Stati membri di stabilire esenzioni in determinate circostanze, anche per gli ortofrutticoli biologici.
 

Altre disposizioni

 
Tra gli altri emendamenti concordati dal Consiglio figurano ulteriori chiarimenti sull’etichettatura degli imballaggi, garantendo che i consumatori siano ben informati sulla composizione materiale degli imballaggi e sul loro corretto smaltimento quando diventano rifiuti. Il Consiglio ha inoltre introdotto una certa flessibilità per tener conto dei sistemi di etichettatura già esistenti in alcuni Stati membri.

Inoltre, il Consiglio ha mantenuto la maggior parte degli obblighi per gli operatori, i fabbricanti, gli importatori e i distributori stabiliti dalla proposta della Commissione. Ha rafforzato gli obblighi per i fornitori di servizi logistici al fine di garantire che i produttori che utilizzano tali servizi non si sottraggano ai loro obblighi in materia di responsabilità estesa del produttore (EPR).

Il Consiglio ha prorogato la data di applicazione del regolamento a 18 mesi dopo la sua entrata in vigore
 

Passaggi successivi

 
L’orientamento generale fungerà da mandato del Consiglio per i negoziati con il Parlamento europeo sulla forma definitiva della legislazione. L’esito dei negoziati dovrà essere formalmente adottato dal Consiglio e dal Parlamento.
 
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Sfondo

 
La produzione di imballaggi e la gestione dei rifiuti di imballaggio è un settore economicamente complesso e importante, che genera un fatturato totale di 370 miliardi di euro nell’UE. In quanto tale, ha un ruolo e un potenziale significativi nel trasformare l’Europa in un’economia pulita, sostenibile e circolare, in linea con il Green Deal europeo. Tuttavia, anche se i tassi di riciclaggio sono aumentati nell’UE, la quantità di rifiuti generati dagli imballaggi sta crescendo più rapidamente del riciclaggio. Nell’ultimo decennio, la quantità di rifiuti di imballaggio è aumentata di quasi il 25% e si prevede che aumenterà di un altro 19% fino al 2030 se non si interviene. Per i rifiuti di imballaggio in plastica, l’aumento previsto è del 46% entro il 2030.

L’attuale direttiva UE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio è stata adottata per la prima volta nel 1994 ed è stata rivista più volte. Stabilisce norme per gli Stati membri dell’UE per garantire che gli imballaggi immessi sul mercato dell’UE soddisfino determinati requisiti e per adottare misure per prevenire e gestire i rifiuti di imballaggio, al fine di raggiungere gli obiettivi di riciclaggio per i diversi tipi di rifiuti di imballaggio. Tuttavia, diverse valutazioni della direttiva hanno dimostrato che non è riuscita a ridurre l’impatto ambientale negativo degli imballaggi.

In tale contesto, nel novembre 2022 la Commissione ha presentato una proposta di regolamento sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio che sostituirebbe la direttiva esistente. Il Parlamento europeo ha adottato la sua posizione sulla proposta di regolamento nella sessione plenaria del 22 novembre 2023. Le due istituzioni inizieranno a negoziare la forma definitiva della legislazione sotto la presidenza belga.

Per un ulteriore approfondimento, qui il comunicato stampa del MASE in merito alla posizione del Consiglio dell’UE.

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