Il Consiglio di Stato ha pubblicato in data 3 maggio il proprio parere circa lo Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante la disciplina del registro unico telematico e disposizioni di semplificazione in materia di cessazione dalla circolazione dei veicoli fuori uso.
In particolare, il CdS, dopo aver ripercorso il contenuto dello schema di decreto, ha esposto anche alcune osservazioni che si riassumono qui brevemente:

  • si raccomanda l’inserimento nello schema di decreto di una disposizione che stabilisca espressamente la data di avvio del registro digitale e chiarisca fino a che data continui ad applicarsi l’obbligo di tenuta del registro cartaceo, onde evitare una situazione di discontinuità tra l’abrogazione della normativa sull’obbligo di registro cartaceo (decorrente dall’entrata in vigore del regolamento) e l’effettivo avvio del registro telematico.
  • si raccomanda di chiarire se il registro unico telematico abbia una portata applicativa generale e pertanto si applichi tanto alle categorie dei veicoli di cui al D.L.vo 209/2003 oppure anche a quelle di cui al D.L.vo 152/2006. Si sottolinea inoltre la necessità di un intervento del Ministero ai fini del riordino delle fonti della materia, a partire dalla formale abrogazione del comma 8 dell’art. 231 del D.L.vo 152/2006, divenuto incompatibile con la disciplina stabilita dal D.L.vo 119/2020.

 

  • si segnala che l’art. 3 comma 5 dello schema di decreto dispone che il centro di raccolta provveda alla distruzione delle carte di circolazione, ovvero del documento unico, e delle targhe nel corso del terzo mese successivo a quello di emissione della ricevuta di avvenuta cancellazione. La ratio di tale disposizione si inquadra nella complessiva semplificazione e digitalizzazione delle procedure perseguita dallo schema in esame (giacché tale documentazione viene digitalizzata e inserita nel fascicolo digitale). Tuttavia, il CdS invita a valutare se la disposizione non possa lasciare spazi al rischio di un possibile illecito uso delle targhe non debitamente distrutte. Inoltre, si segnala che la norma proposta appare in contrasto con norme di rango superiore tuttora vigenti, quali l’articolo 5, comma 8, del D.L.vo 209/2003, ai sensi del quale il soggetto obbligato, entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla emissione del certificato di rottamazione, restituisce il certificato di proprietà, la carta di circolazione e le targhe con le procedure stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica n. 358 del 2000, e l’articolo 231, comma 5, del D.L.vo 152/2006 ai sensi del quale il centro di raccolta restituisce la carta di circolazione e le targhe a uno sportello telematico dell’automobilista (STA).
  • si raccomanda di chiarire meglio la natura dei provvedimenti di sospensione “cautelare” dei collegamenti telematici in caso di accertate irregolarità (per 60 giorni una prima volta, e per 120 giorni in caso di recidiva nei due anni successivi).
  • si segnala che l’articolo 5, recante le disposizioni finali e transitorie, prevede che entro il termine di 18 mesi dalla data di entrata in vigore dello schema in esame, con decreti del direttore generale per la motorizzazione siano adottate “le modalità e i termini per la graduale implementazione” delle procedure telematiche previste dal regolamento, da completare entro il medesimo termine, nonché le altre misure necessarie alla sua attuazione. Tale disposizione, tuttavia, appare al CdS troppo vaga e non sufficiente a gestire il delicato processo di “messa a terra” della riforma.
  • si segnala la mancanza di una clausola di valutazione, che preveda un preciso monitoraggio del funzionamento della riforma delineata dallo schema di decreto.

 

Ciò premesso, tenute in considerazione tutte le osservazioni e le proposte di modifica presentate, il CdS esprime parere favorevole allo schema di decreto.

 


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