Sulla Gazzetta Ufficiale del 12 ottobre 2020 è stato pubblicato il Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1435 relativo agli obblighi che incombono ai dichiaranti a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).

Il regolamento (CE) n. 1907/2006 impone (art. 22) ai dichiaranti la responsabilità di aggiornare le loro registrazioni senza indebito ritardo con nuove informazioni pertinenti e di trasmetterle all’Agenzia europea per le sostanze chimiche. Le informazioni sono considerate «nuove» se il dichiarante ne è venuto a conoscenza o si può ragionevolmente ritenere che ne sia venuto a conoscenza successivamente all’aggiornamento più recente o, in assenza di aggiornamenti, dopo la registrazione iniziale, indipendentemente dal fatto che tali informazioni esistessero effettivamente prima di tale data.

Il nuovo Regolamento UE indica i precisi termini entro i quali evenutali modifiche devono essere registrate e comunicate all’Agenzia, ad esempio in caso di modifiche dello stato giuridico o dell’identità del dichiarante, di modifiche alla fascia di tonnellaggio o di modifiche della classificazione e dell’etichettatura della sostanza registrata.

Ad esempio, nel caso di nuove informazioni sui rischi per la salute umana e/o per l’ambiente delle sostanza chimica la registrazione è aggiornata e trasmessa all’Agenzia entro 6 mesi dalla data in cui il dichiarante viene a conoscenza o si possa ragionevolmente ritenere che sia venuto a conoscenza delle nuove informazioni in questione.


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