La Corte di Cassazione con la sentenza 18 aprile 2024, n. 16191 ha riconosciuto in capo al responsabile tecnico una posizione di garanzia con riguardo al corretto svolgimento delle attività di gestione rifiuti, rendendolo così responsabile, al pari del legale rappresentate, dei reati commessi in riferimento alla gestione illecita dei rifiuti in azienda.

Il Collegio, in particolare, ha espresso il seguente principio di diritto: “L’articolo 12 del d.m. 3 giugno 2014, n. 120 del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare (Regolamento relativo all’istituzione dell’Albo dei gestori ambientali), a norma del quale il responsabile tecnico di una impresa deve porre in essere azioni dirette ad assicurare la corretta organizzazione nella gestione dei rifiuti da parte dell’impresa nel rispetto della normativa vigente e di vigilare sulla corretta applicazione della stessa, nonché svolgere tali compiti in maniera effettiva e continuativa, costituisce in capo al medesimo una vera e propria «posizione di garanzia» relativa al rispetto della normativa in materia di gestione dei rifiuti di cui al d. Igs. 152/2006, con la conseguente responsabilità per gli illeciti connessi alla violazione di tale normativa“.


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