Con una recentissima sentenza (n. 47822 del 25 novembre 2019) la III sezione penale della Cassazione è intervenuta su un tema estremamente importante nel campo delle responsabilità ambientali, chiarendo che, a differenza della delega che comporta il subentro del delegato nella posizione di garanzia che fa capo al delegante a condizione che il relativo atto di delega sia espresso, inequivoco e certo ed investa persona tecnicamente capace, dotata delle necessarie cognizioni tecniche e dei relativi poteri decisionali e di intervento fermo restando, comunque, l’obbligo di vigilanza sul corretto esercizio della delega, il conferimento dell’incarico mantiene, invece, inalterati i poteri così come gli obblighi gravanti sul titolare della posizione di garanzia che risponde in prima persona dell’inosservanza degli obblighi connessi alla carica, comunque derivanti dal mancato esercizio dei relativi doveri di controllo delle attività demandate ai terzi.

diritto-ambientale

Nella specie, come del resto già in precedenza affermato dalla stessa Cassazione, è stato ulteriormente puntualizzato che l’amministratore di diritto di una società risponde del reato di gestione non autorizzata di rifiuti anche nel caso in cui la gestione societaria sia, di fatto, svolta da terzi, gravando sul primo, quale legale rappresentante, i doveri positivi di vigilanza e di controllo sulla corretta gestione della medesima società in virtù della carica ricoperta.

In argomento si segnala il Corso di Formazione RESPONSABILITA’ E SANZIONI AMBIENTALI, a Piacenza il 6 febbraio 2020.


Condividi: