Sulla Gazzetta Ufficiale del 15 dicembre sono stati pubblicati gli emendamenti del Parlamento europeo, approvati l’11 maggio 2023, alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2005/29/CE e 2011/83/UE per quanto riguarda la responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dell’informazione.

È opportuno – così si legge nei considerando della proposta di direttiva“introdurre nella normativa dell’Unione in materia di tutela dei consumatori norme specifiche volte a contrastare le pratiche commerciali sleali che impediscono ai consumatori di compiere scelte di consumo sostenibili, quali le pratiche associate all’obsolescenza precoce dei beni, le dichiarazioni ambientali ingannevoli (“greenwashing”), i marchi di sostenibilità o gli strumenti di informazione sulla sostenibilità non trasparenti e non credibili”.

“L’introduzione di siffatte norme consentirebbe agli organi nazionali competenti di far fronte efficacemente a tali pratiche. La garanzia che le dichiarazioni ambientali sono eque permetterà ai consumatori di scegliere prodotti che siano effettivamente migliori per l’ambiente rispetto ai prodotti concorrenti. Sarà così incoraggiata la concorrenza spingendo verso prodotti più ecosostenibili, con conseguente riduzione dell’impatto negativo sull’ambiente”.

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“In particolare, è opportuno introdurre le nuove norme mediante sia la modifica degli articoli 6 e 7 della direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativi alle pratiche commerciali che, in base a una valutazione delle circostanze del caso, sono da ritenersi ingannevoli e quindi vietate, sia la modifica dell’allegato I della stessa direttiva, con l’aggiunta di pratiche ingannevoli specifiche che sono considerate sleali in ogni caso e quindi vietate”.

“Al fine di dissuadere i professionisti dall’ingannare il consumatore per quanto concerne l’impatto ambientale o sociale, la durabilità o la riparabilità dei loro prodotti, anche mediante la presentazione generale del prodotto, è opportuno – inoltre – modificare anche l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2005/29/CE aggiungendo l’impatto ambientale o sociale, la durabilità e la riparabilità all’elenco delle caratteristiche principali del prodotto rispetto alle quali le pratiche del professionista possono essere considerate ingannevoli in base a una valutazione delle circostanze del caso. Anche le informazioni sulla sostenibilità sociale dei prodotti fornite dai professionisti, quali le condizioni di lavoro, i contributi di beneficenza o il benessere degli animali, dovrebbero evitare d’indurre in errore i consumatori”.

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