Con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 settembre 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15 novembre 2021, sono stati aggiornati i criteri, le modalità e l’entità delle risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico.

In particolare, con tale Decreto, in attuazione dell’art.10, comma 11, del decreto-legge del 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni con legge 11 agosto 2014, n. 116, vengono individuati i criteri, le modalità e le procedure per stabilire le priorità di attribuzione delle risorse agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico. I criteri di selezione non si applicano, tuttavia, nel caso di interventi di manutenzione ordinaria.

Il procedimento da seguire per la presentazione delle richieste di finanziamento degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico è strutturato in tre fasi distinte, coordinate dal Ministero della Transizione Ecologica:
Fase 1: fase di inserimento dei dati e validazione da parte delle Regioni;
Fase 2: fase di valutazione dell’intervento da parte dell’Autorità di bacino Distrettuale;
Fase 3: fase di convalida intervento e assegnazione punteggio.


Condividi: