Le novità in tema di rifiuti e di AIA originariamente contenute negli artt. 1 e 2, D.L. n. 92/2015 (c.d. D.L. Salva aziende) sono transitate – a che risulti senza alcuna modificazione – all’interno del D.D.L. di conversione del D.L. n. 78/2015 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali”, c.d. “Enti Territoriali”), sul quale la Camera ha votato – in data 4 agosto 2015 – la questione di fiducia ed attualmente in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Permangono dunque le modifiche originariamente apportate dal D.L. n. 92/2015 alle nozioni di definizioni di “produttore di rifiuti”, “raccolta” e “deposito temporaneo” di rifiuti di cui all’art. 183, comma 1, D.L.vo n. 152/2006, così come le modifiche all’art. 29, comma 3, D.L.vo n. 46/2014 in tema di tempistiche autorizzative AIA.
Si segnala inoltre che nel D.L. Enti territoriali è stata inserita una previsione destinata ad impattare sulle attività di attribuzione delle caratteristiche di pericolosità ai rifiuti: si legge difatti che “Allo scopo di favorire la corretta gestione dei Centri di raccolta comunale per il conferimento dei rifiuti presso gli impianti di destino, nonché per l’idonea classificazione dei rifiuti, nelle more dell’adozione, da parte della Commissione europea, di specifici criteri per l’attribuzione ai rifiuti della caratteristica di pericolo HP 14 “ecotossico”, tale caratteristica viene attribuita secondo le modalità dell’Accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose su strada (ADR) per la classe 9 – M6 e M7”.
Da evidenziare infine anche alcune novità in materia di TARI e TARES: risulta infatti essere stata estesa anche a quest’ultima la facoltà, riconosciuta ai Comuni, di affidare l’attività di accertamento al soggetto gestore dei rifiuti.
Allo stato attuale si attende dunque la pubblicazione della legge di conversione del D.L. n. 78/2015 in Gazzetta Ufficiale e la conseguente entrata in vigore delle nuove norme. (GG)


Condividi: