Entra in vigore oggi, 28 luglio 2023, la Legge 26 luglio 2023, n. 95 di conversione del decreto-legge 29 maggio 2023, n. 57, recante “misure urgenti per gli enti territoriali, nonché per garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il settore energetico“.

La legge di conversione, in particolare, oltre a confermare le disposizioni previste dal decreto-legge in tema di rigassificazione, stabilisce diverse misure in materia di produzione di energia da impianti alimentati da biogas e biomassa, misure urgenti per incrementare la produzione di biometano, per l’impiego di prodotti energetici alternativi, interventi di sostegno alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, nonchè misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale.

Con riguardo agli impianti alimenati a biogas e biomassa e la produzione di biomeno, si riportano le seguenti misure:

L’art. 3-ter della Legge modifica, l’art. 24, comma 8, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, prevede un regime di prezzi minimi garantiti o di integrazione dei ricavi anche per gli impianti alimentati da biogas e biomassa:

“8. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l’Autorita’ di regolazione per energia, reti e ambiente provvede a definire prezzi minimi garantiti, ovvero integrazioni dei ricavi conseguenti alla partecipazione al mercato elettrico, per la produzione da impianti alimentati da biogas e biomassa, in esercizio alla data di entrata in vigore della presente disposizione, che beneficino di incentivi in scadenza entro il 31 dicembre 2027 ovvero che, entro il medesimo termine, rinuncino agli incentivi per aderire al regime di cui al presente comma, sulla base dei seguenti criteri:

a) i prezzi minimi garantiti, ovvero le integrazioni dei ricavi, sono corrisposti a copertura dei costi di funzionamento, al fine di assicurare la prosecuzione dell’esercizio e il funzionamento efficiente dell’impianto;

b) i prezzi minimi garantiti, ovvero le integrazioni dei ricavi, sono differenziati in base alla potenza dell’impianto;

c) gli impianti rispettano i requisiti di cui all’articolo 42 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;

d) il valore dei prezzi minimi garantiti, ovvero delle integrazioni dei ricavi, è aggiornato annualmente, tenendo conto dei valori di costo delle materie prime e della necessità di promuovere la progressiva efficienza dei costi degli impianti, anche al fine di evitare incrementi dei prezzi delle materie prime correlati alla presenza di incentivi all’utilizzo energetico delle stesse”.

L’art. 3-quinquies stabilisce, invece, “Misure urgenti per incrementare la produzione di biometano nonché l’impiego di prodotti energetici alternativi” prevede regimi di autorizzazione semplificati.

Si riporta il testo dell’articolo 8-bis, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, come modificato dalla legge in esame:
«Art. 8-bis (Regimi di autorizzazione per la produzione di biometano). 1. Ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa sul gas naturale, per l’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio degli impianti di produzione di biometano e delle relative opere di modifica, ivi incluse le opere connesse e le infrastrutture necessarie alla costruzione e all’esercizio degli impianti, inclusa l’immissione del biometano in rete, si applicano le procedure di cui agli articoli 5 e 6.

A tali fini si utilizza:

a) la procedura abilitativa semplificata per i nuovi impianti di capacità produttiva, come definita ai sensi dell’articolo 21, comma 2, non superiore a 500 standard metri cubi/oraa-bis) la procedura abilitativa semplificata per gli interventi di parziale o completa riconversione alla produzione di biometano di impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas, gas di discarica o gas residuati dai processi di depurazione;
a-ter) la procedura abilitativa semplificata per gli interventi su impianti per la produzione di biometano in esercizio che non com- portino un incremento dell’area già oggetto di autorizzazione, a prescindere dalla quantità risultante di biometano immesso in rete a seguito degli interventi medesimi, nel rispetto delle seguenti condizioni:

  • nel caso di impianti collegati alla rete, vi sia la disponibilità del gestore di rete a immettere i volumi aggiuntivi derivanti dalla realizzazione degli interventi;
  • gli interventi non comportino alcuna modifica delle tipologie di matrici già autorizzate;
  • la targa del sistema di upgrading indichi il valore di capacità produttiva derivante dalla realizzazione degli interventi;
  • l’eventuale aumento delle aree dedicate alla digestione anaerobica non sia superiore al 50 per cento di quelle già autorizzate.

 

b) l’autorizzazione unica nei casi diversi da quelli di cui alla lettera a), a-bis) e a-ter);
 

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Fonte: www.un-industria.it
 


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