Con una recente sentenza (n. 18377/21) la Corte di cassazione penale ha puntualizzato che in caso di reato di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone ex art. 659 cp, la rilevanza penale della condotta richiede l’incidenza sulla tranquillità pubblica, sicché i rumori devono avere una tale diffusività che il disturbo sia potenzialmente idoneo ad essere risentito da un numero indeterminato di persone, pur se poi concretamente solo un soggetto se ne possa lamentare e chiedere i danni.

Pertanto, risulta legittima la liquidazione del danno in via equitativa a favore di un condomino, in ragione della durata delle emissioni e del disturbo arrecato in termini di alterazione del ritmo sonno–veglia, della vita familiare e delle ordinarie occupazioni.

Corso di Valutazione di Impatto Acustico ottobre 2021


Condividi: