Le imprese che pubblicizzano servizi on-line di demolizione di veicoli a fine vita e reperiscono, per conto del privato cittadino che ha intenzione di disfarsi del proprio veicolo, l’impianto autorizzato che provvede al trasporto, alla demolizione e alla cancellazione dal PRA del veicolo, sono intermediari nella gestione del rifiuto e devono, quindi, iscriversi alla Categoria 8 (commercio ed intermediazione dei rifiuti senza detenzione) dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali. Lo ha affermato proprio l’Albo, rispondendo ad un quesito inviato da FISE Unicircular.
 

Come annuncia l’associazione, infatti, l’Albo ha chiarito che l’attività descritta si configura come intermediazione dei rifiuti alla luce della previsione di cui all’articolo 183, comma 1, lettera 1), del D.Lgs 152/06 che definisce intermediario “qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di terzi, compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale disponibilità dei rifiuti” e che, pertanto, le aziende in esame, che non acquisiscono la materiale disponibilità del veicolo fuori uso, sono obbligate all’iscrizione all’Albo nella categoria 8.
 

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