Con una Circolare interpretativa il Ministero ha provveduto a fornire alcuni chiarimenti sulla nuova disciplina dell’utilizzo delle borse di plastica fornite ai consumatori per il trasporto di merci o prodotti, introdotta dal D.L.vo 91/2017 ed in vigore dal 1° gennaio 2018. Si tratta del decreto mediante il quale la normativa italiana è stata adeguata a quella comunitaria, che fa, a sua volta, capo alla Direttiva 2015/720/UE in materia di riduzione dell’utilizzo di borse di plastica.

Sulla base dei principi e degli obblighi di riduzione da quest’ultima previsti, il nostro Legislatore ha introdotto un doppio regime, costituito, cioè da una disciplina che mantiene un divieto di commercializzazione delle borse in materiale leggero, o di maggiore spessore, e introduce formalmente il c.d. “pricing” (cioè il divieto di fornitura a titolo gratuito, già ampiamente e volontariamente praticato dagli operatori del settore dal 2012), e da un insieme di norme che introduce gradualmente, a partire dal 1° gennaio 2018, restrizioni alla commercializzazione delle buste di plastica ultraleggere. Tali restrizioni si concretizzano attraverso il divieto delle buste ultraleggere non ecologiche, anch’esse soggette al c.d. “pricing”. Nel Comunicato, il Ministero elenca le tipologie di buste di plastica attualmente commercializzabili, quali quelle riutilizzabili con maniglia esterna e/o interna alla dimensione utile del sacco, quelle biodegradabili e compostabili certificate da organismi accreditati e quelle ultraleggere biodegradabili e compostabili, rispondenti a precise condizioni. Aggiunge, poi, chiarimenti circa l’obbligo di pagamento delle borse ultraleggere, che trova la sua ratio nell’esigenza di avviarne una progressiva riduzione della commercializzazione, e chiarisce, infine, la tematica dell’utilizzo, da parte del consumatore che non intende pagare la borsa ultraleggera, di borse portate dall’esterno del negozio. (LM)


Condividi: