Ancora sugli shopper di plastica a pagamento: sembra che la questione della possibilità di utilizzare propri sacchetti ultraleggeri monouso, portandoli da casa, abbia avuto, finalmente, il dovuto epilogo.

La questione era nata dal divieto per gli esercizi commerciali di fornire gratuitamente ai consumatori i sacchetti di plastica leggeri e ultraleggeri, comunemente utilizzati nei supermercati per imbustare frutta, verdura e altri prodotti freschi, in vigore dal 1° gennaio 2018. Si tratta, cioè, della polemica insorta sulle nuove disposizioni del nostro Testo Unico Ambientale (D.L.vo 152/2006, precisamente il nuovo art. 226-ter), introdotte dal decreto “Mezzogiorno” (D.L. 91/2017) al fine della riduzione dell’utilizzo di borse di plastica in materiale leggero (si veda “Obbligo sacchetti di plastica a pagamento: molto rumore per nulla?”).

Le criticità sollevate riguardavano, appunto, l’impossibilità di riutilizzare le borse ultraleggere destinate agli alimenti sfusi, o di portarle direttamente da casa, determinata da profili di sicurezza igienico-alimentare.

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Qui, allora, il Ministero della Salute appariva già orientato a consentire l’utilizzo di sacchetti di plastica monouso, già in possesso dei consumatori, che rispondessero ai criteri previsti dalla normativa sui materiali destinati a venire a contatto con gli alimenti, e che risultassero “non utilizzati in precedenza e rispondenti a criteri igienici che gli esercizi commerciali potranno definire in apposita segnaletica e verificare, stante la responsabilità di garantire l’igiene e la sicurezza delle attrezzature presenti nell’esercizio e degli alimenti venduti alla clientela”.

Lo stesso Ministero ha, quindi, chiesto il parere del Consiglio di Stato avanzando due quesiti specifici, finalizzati a chiarire se, sia possibile per i consumatori utilizzare nei soli reparti di vendita a libero servizio (frutta e verdura) sacchetti monouso nuovi acquistati al di fuori degli esercizi commerciali (e, quindi, portati dall’esterno del negozio) conformi alla normativa sui materiali a contatto con gli alimenti e se, del caso, gli operatori del settore alimentare siano obbligati a consentirne l’uso nei propri esercizi commerciali.

A tali richieste il Consiglio ha dato puntuale ed articolata risposta, con il parere n. 859 del 29 marzo 2018. Successivamente alla disamina della normativa di riferimento, il Consiglio ha chiaramente riconosciuto la possibilità che i consumatori utilizzino propri sacchetti monouso per trasportare frutta e verdura, purché conformi, come anticipava il Ministero, a quanto richiesto dalle norme che disciplinano l’utilizzo dei materiali destinati al contatto con gli alimenti.

La risposta, secondo il Consiglio di Stato, viene dalla stessa normativa oggetto di contestazione: il fatto che il prezzo del sacchetto ultraleggero debba risultare dallo scontrino, separatamente da quello della merce che contiene, fa sì che esso sia autonomamente commerciabile e, quindi, acquistabile anche al di fuori dell’esercizio commerciale nel quale sarà poi utilizzato.

Questo con buona pace, peraltro, degli obiettivi di riduzione che hanno ispirato le nuove disposizioni normative: il prezzo assegnato alla borsa di plastica è volto a sensibilizzare il consumatore, inducendolo a farne un uso attento e parsimonioso, e ad incentivare l’utilizzo di materiali meno inquinanti alternativi alla plastica (come la carta).

Non solo. Secondo il Consiglio di Stato, l’esercizio commerciale deve non solo permettere anche l’uso di borse in plastica leggere autonomamente introdotte dal consumatore nel punto vendita, ma anche, in quanto soggetto che deve garantire l’integrità dei prodotti ceduti dallo stesso, verificare la loro idoneità e conformità a legge, in ragione dell’irrinunciabile esigenza di preservare l’integrità degli alimenti posti in vendita. Infatti, gli unici sacchetti/contenitori autonomamente reperiti dal consumatore che potranno essere vietati dall’operatore commerciale saranno solamente quelli ritenuti non conformi alla normativa applicabile per ciascuna tipologia di merce, o comunque in concreto non idonei a venire in contatto con gli alimenti. (LM)


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