Prevenzione incendi: norme tecniche per le attività di ufficio
Il Ministero dell’Interno approva con Decreto 8 giugno 2016, le norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di ufficio, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.
Fonte: Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 145 del 23-6-2016

Corsi o seminari di aggiornamento in materia di prevenzione incendi
Il Ministero dell’Interno con Decreto 7 giugno 2016: Modifiche al decreto 5 agosto 2011 recante procedure e requisiti per l’autorizzazione e l’iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell’interno di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.
Fonte: Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 146 del 24-6-2016

Amianto
Regolamento (UE) 2016/1005 della Commissione del 22 giugno 2016 che modifica l’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), per quanto riguarda le fibre d’amianto (crisotilo) (Testo rilevante ai fini del SEE)
Fonte: eur-lex L 165 del 23/06/2016

Sostanze chimiche
Regolamento (UE) 2016/1017 della Commissione del 23 giugno 2016 recante modifica dell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda i sali di ammonio inorganici (Testo rilevante ai fini del SEE)
Fonte: eur-lex L 166/1 del 24/06/2016

Rassegna giurisprudenziale

Corte di Cassazione, sezione IV penale, sentenza del 24/06/2016, n. 26490
Il lavoratore, per effettuare il lavoro di pulizia del canale di gronda -al suo primo giorno di lavoro- precipitava a terra a causa della rottura della copertura del tetto del capannone industriale (costituita da lastre di eternit) che cedeva sotto il suo peso.
Dell’infortunio mortale è stato ritenuto colpevole l’amministratore – committente dei lavori di manutenzione – del capannone industriale (responsabile a titolo di per colpa negligenza, imprudenza ed imperizia, nonché inosservanza delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e numerose omissioni, quali l’inadeguatezza della ditta scelta, mancata verifica dell’idoneità, mancata elaborazione documentazione con le misure per eliminare interferenze) e il responsabile – appaltatore – di una ditta individuale “irregolare”, con lavoratore irregolare che ha subito l’infortunio (omessa valutazione del rischio di caduta dall’alto, formazione e informazione, mancati dispositivi adeguati (rete anticaduta, imbracatura di sicurezza).

Corte di Cassazione, sezione IV penale, sentenza del 24/06/2016, n. 26476
Il lavoratore saliva sul cassone dell’autocarro sul quale erano sistemati alcuni ponteggi slegati, i quali investivano lo stesso rovinosamente, durante una manovra di retromarcia.
Gravi lesioni e conseguente decesso. Responsabilità penale del datore di lavoro per avere consentito all’infortunato di salire sull’autocarro senza mancanza di informazione e formazione sui rischi connessi alla manovra, nonché dei necessari mezzi di protezione individuale e responsabilità civile per la condotta imprudente alla guida dell’autocarro.

Corte di Cassazione, sezione IV penale, sentenza del 23/06/2016, n. 26182
Vicedirettore (in qualità di datore di lavoro e di responsabile della normativa in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro – con delibera del Consiglio di amministrazione) condannato per il reato di lesioni gravi colpose, con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro: colpa generica (negligenza, imprudenza ed imperizia) e specifica (violazione cioè degli artt. 71 e 28 d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81).
Infortunio al collaudatore (operaio specializzato) che ha introdotto istintivamente la mano destra all’interno del macchinario, essendovi un varco che consentiva l’accesso a parti meccaniche in movimento pericolose.

Corte di Cassazione, sezione IV penale, sentenza del 23/06/2016, n. 26166
Reato di disastro ferroviario colposo (durante i lavori di ammodernamento e potenziamento della linea ferroviaria internazionale) e di omicidio colposo e somma assegnata alla parte civile.
Il lavoratore, conduceva il locomotore, si dirigeva verso un tratto di forte pendenza e non riuscendo ad arrestare il movimento del convoglio, la velocità era sempre più elevata. Quindi deragliava, ma prima di schiantarsi il lavoratore si lanciava dalla locomotiva e decedeva in conseguenza dell’urto.
Numerose sono i responsabili e le violazioni e l’applicazione del principio di colpevolezza e la verifica, in concreto, della violazione da parte dell’imputato non solo della regola cautelare (generica o specifica), ma, soprattutto nel caso di specie, della prevedibilità ed evitabilità dell’evento dannoso, con giudizio “ex ante”.

Corte di Cassazione, sezione IV penale, sentenza del 23/06/2016, n. 26114
Responsabilità del procuratore speciale con funzioni di datore di lavoro del delitto di cui all’art. 590 cod.pen., con violazione dell’art. 71, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008, per l”infortunio ai danni dell’addetta all’impiego di una tappatrice semiautomatica. Nell’appoggiare uno dei flaconcini sull’apposito supporto, azionava la leva di discesa della macchina, e per evitare che il tappo, in bilico cadesse, aveva inserito istintivamente la mano nella linea di corsa della tappatrice.
Il macchinario era sprovvisto del sistema di protezione della pulsantiera a doppio comando. Rischio previsto dall’azienda, ma il datore di lavoro deve accertare la compatibilità dei dispositivi di sicurezza adottati, perchè potrebbero rilevarsi insufficienti: responsabilità delle lesioni anche se il macchinario non presenta difetti di costruzione o di montaggio.

Cassazione Penale, sezione IV, del 23/06/2016, n. 26165
Infortunio sul lavoro con lesioni guarite in 101 giorni: condanna del legale rappresentante-datore di lavoro (ex art. art. 590, commi 1 e 3, c.p.) per non aver messo a disposizione gli appositi dispositivi di protezione con caratteristiche antitaglio necessari per l’utilizzo di motoseghe a catena, ossia le scarpe antitaglio preordinate ad evitare il rischio specifico.

Cassazione Penale, sezione IV, del 23/06/2016, n. 26115
Infortunio al lavoratore che svolgeva la propria attività lavorativa in altezza, su una piattaforma a cestello, che raggiunto il limite di raggio dello sbracciamento, il mezzo si bloccava e la piattaforma inclinandosi, impattava contro il terreno.
Il lavoratore aveva un datore di diritto e uno di fatto: rispondono entrambi per lesioni personali gravi per violazione della normativa in materia di prevenzione infortuni sul lavoro. Precisamente per colpa generica (consistita in negligenza, imprudenza ed imperizia) e per violazione delle seguenti disposizioni di legge in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, dalla mancata verifica della stabilità del terreno alle omissioni dei datori di lavoro per la formazione e informazione, mancata predisposizione del piano di valutazione dei rischi: art. 9 D. Lgs. 494/96, art. 35 co. I D. Lgs. n. 626/94, artt. 21, 22, 37 co. I lett. a), 38 co. I lett. a) D. Lgs. 626/94.

(A cura di P. Rossi)

 


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